Cassazione Civile, Ordinanza n. 26546/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva avviato un pignoramento presso terzi nei confronti della banca resistente, conclusosi con ordinanza di assegnazione. A seguito della notifica, da parte dell'amministrazione finanziaria, della richiesta di pagamento dell'imposta di registro correlata all'ordinanza di assegnazione, il ricorrente aveva pagato tale imposta e ne aveva poi chiesto la ripetizione al debitore originario. La domanda era stata rigettata dal giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale di Roma, secondo cui tali spese avrebbero dovuto essere soddisfatte nell'ambito della procedura esecutiva e nei limiti della relativa capienza, come disposto dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986, 91 e 95 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che l'ordinanza di assegnazione avesse regolato anche le spese per imposta di registro e, comunque, avesse omesso di considerare che tale imposta sarebbe estranea al debito e alla responsabilità del terzo, trattandosi di spesa diversa da quelle della procedura coattiva.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato preliminarmente la mancata produzione della sentenza impugnata, né in forma cartacea né telematica. Da ciò ha tratto l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha inoltre escluso che la generica allegazione del ricorrente circa un probabile errore di digitazione o del sistema informativo potesse valere come giustificazione idonea a rimetterlo in termini. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare l'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo presso terzi; non viene esaminato il merito della sua applicazione.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
Invocato dal ricorrente come norma violata in relazione all'imposta di registro.
Invocato dal ricorrente in tema di regolazione delle spese di lite.
Invocato dal ricorrente in tema di spese della procedura esecutiva.
Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.
La mancata produzione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della sentenza impugnata, ove prescritta, comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.
- Una mera allegazione apodittica di errore materiale o informatico non è sufficiente a superare l'improcedibilità derivante dall'omesso deposito del provvedimento impugnato, in assenza di una specifica e idonea giustificazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e, se dovuto, è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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