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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11818/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento di euro 252.844,88, quale compenso asseritamente dovuto per attività svolte in qualità di responsabile unico del procedimento nella progettazione dei piani di ricostruzione di un comune del cratere sismico. Il comune ingiunto propose opposizione eccependo l'insussistenza del credito, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di chiamare in causa un altro comune; quest'ultimo eccepì a sua volta il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la riduzione del quantum. Il tribunale accolse l'opposizione ritenendo non provati il diritto al compenso e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, e comunque osservando che il piano di ricostruzione non era connesso a un'opera pubblica e che la documentazione prodotta non dimostrava l'incarico dell'architetto. La corte d'appello rigettò sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il professionista dedusse un unico motivo, formalmente qualificato come nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ignorato la documentazione che proverebbe la sua nomina a RUP, il ruolo sostanziale svolto nella redazione dei piani, la predisposizione della notula degli incentivi da parte del comune e la spettanza delle somme ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 163/2006; richiamava anche precedenti amministrativi e della Corte di giustizia UE. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva omesso di pronunciare ma aveva espressamente respinto la censura di merito per mancato assolvimento dell'onere probatorio sul credito e sull'effettività delle prestazioni; ha inoltre escluso che vi fosse una reale deduzione di violazione dell'art. 132 c.p.c. o dell'art. 116 c.p.c., trattandosi in sostanza di una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero prive di specifica attinenza al decisum, poiché miravano a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dai giudici di merito e non denunciavano un reale vizio di omessa pronuncia. Ha ribadito che la violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere dedotta solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa disattenda prove legali, mentre nel caso concreto il ricorrente si limitava a opporre una diversa lettura del materiale probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controparti, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sul vizio di nullità della sentenza, ma è stato ritenuto inammissibile perché non realmente riferito alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte d'appello si era pronunciata sul motivo, rigettandolo nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione di tale norma è deducibile solo se il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura o disattenda prove legali; non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale non può essere prospettato richiamando elementi estranei alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 92, comma 6, d.lgs. n. 163/2006

    era invocato dal ricorrente come base del preteso diritto agli incentivi per l'attività svolta, ma i giudici di merito hanno escluso che nel caso concreto fosse dovuto il compenso.

  • art. 10 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato nella determinazione di nomina del RUP come modalità di svolgimento dell'incarico, ma non ritenuto sufficiente a dimostrare il credito azionato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato il principio secondo cui censure non specificamente riferite al decisum equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva in una critica astratta o meramente assertiva.
  • La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda o il motivo, ancorché con esito sfavorevole, poiché il rigetto nel merito non equivale a mancata pronuncia.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non consente di sottoporre alla Cassazione una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove: il vizio è configurabile solo se il giudice abbia attribuito alle prove un regime di efficacia diverso da quello legale.
  • La censura di nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. non può fondarsi su elementi estranei al contenuto motivazionale della decisione impugnata, né trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
  • Chi agisce per il pagamento di un compenso o di un incentivo deve provare sia il titolo del credito sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni che lo giustificano; la mancata prova di tali presupposti comporta il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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