Cassazione Civile, Sentenza n. 2610/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La contribuente, operante nel commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento e nell’installazione, assistenza e rifornimento di serbatoi di gas, aveva impugnato gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. Dopo un primo rigetto per tardività e una conferma in appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale dichiarava non dovuta la quota variabile della TIA sulle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, né sanzioni e interessi, mantenendo dovuta la quota fissa e ritenendo non applicabile l’IVA. Il soggetto affidatario del servizio ha impugnato tale decisione con sette motivi: (1) erronea valutazione dei fatti, poiché la quota variabile sarebbe stata già esclusa per officina e laboratorio; (2) erronea ripartizione dell’onere della prova, perché la contribuente non avrebbe prodotto i MUD richiesti a dimostrare produzione e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili; (3) motivazione radicalmente carente sulla prova, nonostante la contestata assenza dei documenti; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presenza in atti della documentazione necessaria all’esonero; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese nonostante la soccombenza non integrale; (6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere pronunciato su un’esenzione asseritamente non richiesta; (7) violazione della disciplina IVA per avere escluso l’assoggettamento della TIA all’imposta.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendo decisivo che la CTR avesse fondato l’esclusione della quota variabile sulla produzione dei MUD, mentre tali documenti non risultavano depositati nel fascicolo, come contestato dalla ricorrente. Ha ribadito che l’esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili non opera automaticamente: spetta al contribuente indicare e provare l’esistenza e la delimitazione delle aree interessate e l’avvio a smaltimento diretto dei rifiuti. Il quinto motivo sulle spese è rimasto assorbito. Il primo motivo è stato rigettato perché la CTR non aveva circoscritto l’esclusione a officina e laboratorio. Il sesto è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, risultando dagli atti descritti che la contribuente aveva dedotto il proprio diritto all’esenzione; il settimo è stato rigettato perché la TIA, avente natura tributaria, non è soggetta a IVA. La Corte ha cassato la sentenza impugnata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo parzialmente l’originario ricorso della contribuente e dichiarando non dovuta l’IVA sulla TIA. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il secondo, terzo e quarto motivo vanno trattati congiuntamente in quanto hanno come presupposto la mancata produzione dei MUD sulla cui acquisizione in giudizio si fonda la motivazione della ritenuta esenzione della quota variabile della tariffa per aver la contribuente prodotto e smaltito rifiuti speciali non assimilati.
Le censure relative alla violazione di legge, alla carenza di motivazione e all’omesso esame sono esaminate congiuntamente quando convergono sulla contestata mancata produzione dei documenti sui quali la decisione impugnata fonda l’esenzione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 3
In tema di ripartizione dell’onere probatorio spetta al contribuente fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Il contribuente che invoca l’esclusione dalla superficie tassabile deve fornire i dati sull’esistenza e delimitazione delle aree nelle quali si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, nonché dimostrare che sono smaltiti al di fuori del circuito ordinario; l’esclusione non discende automaticamente dalla sola situazione materiale.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 3 e 14
Il quale ha invero previsto (al comma 3), che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come, determinata dagli enti locali, di Un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” (comma 14).
La tariffa è dovuta in ragione dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree indicati dalla norma; la riduzione correlata ai rifiuti assimilati avviati al recupero presuppone la prova del produttore mediante attestazione del soggetto che effettua il recupero.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Tale, principio rileva anche in materia di TIA, non solo perchè codesta rappresenta – come ormai definitivamente chiarito – una mera variante, della TARSU, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. Cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49.
La disciplina e i principi probatori elaborati per la TARSU, inclusi quelli sull’esclusione delle superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili, rilevano anche per la TIA, qualificata come variante della TARSU e tributo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Come questa scorte con innumerevoli pronunce (cfr. tra le tante Cass. S.U. 14903/2010 e n. 25929/2011, Cass. 3293/7341 del 2012 8383/20134723/2015) ha avuto, modo di chiarire, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 (confermata dall’ordinanza n. 64/2010), che la TIA ha natura tributaria e, quindi, non è soggetta ad Iva dal momento che rl’Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva.
La TIA ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di un bene o servizio; pertanto non è soggetta a IVA.
L’impugnata sentenza va quindi cassata; la causa non necessitando di accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accogliento parziale del ricorso dichiarando non dovuta l’Iva.
Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassata la decisione impugnata, può decidere nel merito.
Avuto riguardo al complessivo esito del processo che ha visto il parziale accoglimento dell’originario ricorso, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
In considerazione dell’esito complessivo, caratterizzato dall’accoglimento solo parziale dell’originario ricorso, la Corte dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Massime di principio
- L’esclusione dalla superficie imponibile TIA delle aree che producono rifiuti speciali non assimilabili non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e provare l’esistenza e la delimitazione delle aree in cui tali rifiuti sono prodotti esclusivamente e il loro smaltimento diretto, fuori dal normale circuito di raccolta.
- La regola per cui l’amministrazione prova i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria non esonera il contribuente dall’onere di informazione e prova dei fatti che giustificano l’esclusione di determinate superfici dalla quantificazione del tributo.
- I principi relativi all’esclusione dalla TARSU delle superfici dedicate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili sono applicabili anche alla TIA, in quanto questa costituisce una variante della TARSU e conserva natura tributaria.
- La TIA, avendo natura tributaria e non rappresentando il corrispettivo di un servizio acquisito dal contribuente, non è assoggettabile a IVA.
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