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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43293/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 13/04/2023 della Corte di Appello di Bari che aveva rigettato l'opposizione di Gadaleta avverso il decreto di confisca del 12/01/2023. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento agli artt. 52 e segg. del d.lgs. 6/9/2011 n. 159 (misure di prevenzione), sostenendo l'illogicita della motivazione su tre profili: (1) la tempistica dell'acquisto del terreno sarebbe precedente alla proposta della misura e la valutazione sarebbe fondata su mero sospetto; (2) il momento in cui il ricorrente si sarebbe accorto della confisca sarebbe trattato in modo illogico, dato che non fu citato come terzo interessato e non gli venne notificato il decreto di confisca; (3) la valutazione di fittizieta dell'acquisto sarebbe fondata su formule di stile, e la Corte avrebbe indebitamente trasferito al terzo interessato l'onere di provare la provenienza della provvista (denaro fungibile derivante da vendita di altri immobili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e non per contestare vizi di illogicita o contraddittorieta della motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto assente o meramente apparente. Nel caso concreto la motivazione del decreto impugnato è stata ritenuta esistente e adeguata: la Corte territoriale aveva motivato il mantenimento della confisca in base alla mancanza della prova dell'effettivo pagamento del prezzo d'acquisto e all'inverosimiglianza di un pagamento in contanti per l'importo rilevante (circa euro 100.000), non corrispondente alle modalita previste dal contratto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione (illogicita o contraddittorieta) non è sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente; la cassazione è ammessa solo per violazione di legge

  • artt. 52 e segg. del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    artt. 52 e ss., D.Lgs. 159/2011

    Norme di riferimento per le misure di prevenzione e per i relativi rimedi; il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è limitato alle violazioni di legge

  • art. 611 codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in cassazione (il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.)

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la condanna alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 321/2004 e n. 106/2015

    Corte Costituzionale, sent. n. 321/2004; sent. n. 106/2015

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che in materia di prevenzione è esclusa la deducibilità in cassazione dei vizi di motivazione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (misure antimafia) il ricorso per cassazione è circoscritto alle questioni di diritto: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la logicità della motivazione, salvo che la motivazione sia completamente assente o meramente apparente
  • La Corte può valutare la plausibilità delle modalità di pagamento dichiarate: l'assenza di prova dell'effettivo pagamento e l'inverosimiglianza di un consistente pagamento in contanti possono giustificare il mantenimento della confisca
  • Il terzo interessato che contesta la confisca deve proporre elementi di prova idonei a dimostrare la lecita provenienza della provvista; la mera dichiarazione astratta o la difficoltà di documentare fatti remoti può non essere sufficiente
  • Gli impugnative basate principalmente su critiche alla motivazione (illogicita non manifesta) rischiano l'inammissibilità: è preferibile in cassazione in tema di prevenzione individuare specifiche violazioni di legge o l'assenza/meritata apparenza della motivazione
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto valutare con attenzione l'ammissibilità e il fondamento giuridico dell'appello prima di proporlo

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