Cassazione Penale, Ordinanza n. 34689/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in giudizio abbreviato, aveva riqualificato il capo A come tentato furto, rideterminando la pena, e aveva confermato la responsabilità per i capi B e C. Il ricorso conteneva un unico motivo, dedotto come violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura e non consentiva di individuare i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico per indeterminatezza e quindi privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito resta ferma: la responsabilità dell'imputato è stata confermata per il tentato furto riqualificato al capo A, per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. al capo B e per la ricettazione al capo C, con sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio in appello.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla motivazione e sulla declaratoria di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta generica.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo richiama come norma che impone requisiti di specificità del motivo di impugnazione; la loro mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
indicato come uno dei reati per i quali la responsabilità dell'imputato è stata confermata in appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e determinato: la censura non può risolversi in un'affermazione generica di illogicità o erroneità della motivazione, ma deve indicare con precisione quali passaggi della decisione si assumono viziati e per quali ragioni.
- La violazione del requisito di specificità del motivo, quando impedisce alla Corte di individuare i rilievi effettivamente mossi alla sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La generica contestazione della motivazione di responsabilità non è idonea a fondare il sindacato di legittimità se la sentenza impugnata appare sorretta da motivazione logicamente coerente.
- In sede di legittimità, la riqualificazione del fatto e la rideterminazione della pena operate dal giudice di appello restano ferme se il ricorso non articola censure ammissibili su tali punti.
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