Cassazione Penale, Ordinanza n. 10847/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta alcuna modifica della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto alla condanna per evasione e al trattamento sanzionatorio confermato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nel merito, in particolare contro il giudizio di comparazione tra circostanze e contro l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte di cassazione rileva che la valutazione di comparazione tra circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non in caso di arbitrio o manifesta illogicità; inoltre reputa adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva, fondata sui plurimi precedenti dell'imputato e sull'accresciuta pericolosità desunta dal fatto contestato.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata riguardava il reato di evasione.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito sono inammissibili quando non evidenziano manifeste illogicità o arbitrio della motivazione.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- L'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale può essere legittimamente fondata sui precedenti penali dell'imputato e sull'indice di maggiore pericolosità desunto dalla condotta oggetto del processo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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