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Parere

Parere n. 897/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Uneba Calabria, Sadel San Teodoro S.r.l., Savelli Hospital S.r.l., Anmi Siss, contro Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, avverso dca n. 188 del 03/07/2023 avente ad oggetto definizione dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento per le strutture deputate all'assistenza domiciliare;

Giustizia amministrativa202400410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del DCA n. 188 del 3 luglio 2023, recante la definizione dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento per le strutture deputate all’assistenza domiciliare.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le ricorrenti contestano il DCA n. 188/2023, che ha modificato in senso più oneroso i requisiti organizzativi delle strutture erogatrici di Assistenza Domiciliare Integrata rispetto al precedente DCA n. 144/2018. Deducono eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 97 Cost., del diritto alla salute e dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, lamentano la mancata previsione dei tempi medi di accesso per gli operatori sociosanitari, l’inadeguatezza o la mancata motivazione dei parametri temporali relativi alle altre figure professionali e il mancato adeguamento delle tariffe ai maggiori costi derivanti dai nuovi requisiti. È inoltre dedotta l’insostenibilità economica del servizio e il rischio di un danno grave e irreparabile. Il Ministero della salute chiede il rigetto, richiamando la normativa sopravvenuta, la programmazione della rete territoriale, l’Intesa sui requisiti delle cure domiciliari, il DM n. 77/2022 e il metodo forfettario di remunerazione previsto dal provvedimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e propone il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. Il Collegio inquadra la disciplina nel necessario bilanciamento tra garanzia dei livelli essenziali di assistenza, remunerazione degli operatori accreditati e contenimento della spesa sanitaria. Ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, le tariffe devono rispettare i principi di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse ed essere determinate sulla base dei costi standard delle prestazioni, riferiti a strutture selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità. L’illegittimità della determinazione tariffaria avrebbe quindi richiesto la prova dell’inidoneità delle tariffe a riflettere la reale struttura dei costi medi dei fattori produttivi e a garantire un’adeguata remunerazione. Tale prova non è stata fornita: le ricorrenti si sono limitate ad affermazioni apodittiche, prive di allegazioni e documentazione idonee a dimostrare l’insufficienza delle tariffe o la compromissione dei LEA. Il decreto impugnato, inoltre, ricostruisce i passaggi normativi diretti al perseguimento dell’equilibrio economico e dei principi di efficienza ed economicità; la motivazione è pertanto ritenuta idonea, congrua e non irragionevole.

Osservazioni

Motivi di ricorso - Inadeguatezza delle tariffe e violazione dei LEA

La contestazione dell’insufficienza delle tariffe e della compromissione dei livelli essenziali di assistenza non è stata adeguatamente provata. Le ricorrenti hanno formulato affermazioni apodittiche senza produrre documentazione o sviluppare un ragionamento idoneo a dimostrare l’inidoneità delle tariffe rispetto ai costi medi dei fattori produttivi.

Motivi di ricorso - Difetto di motivazione e irragionevolezza

Il DCA n. 188/2023 richiama il quadro normativo e programmatorio costituito, tra l’altro, dalla disciplina sulle cure domiciliari, dall’Intesa recepita con DCA n. 10/2022 e dal DM n. 77/2022. Tali elementi sono ritenuti sufficienti a rendere la motivazione idonea, congrua e non irragionevole.

Istanza cautelare

L’istanza sospensiva è assorbita dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato dalle ricorrenti come parametro asseritamente violato, ma il Consiglio di Stato non ravvisa, alla luce dell’istruttoria e della motivazione del decreto, una violazione rilevante.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    “nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse” e sulla base di “costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario”

    Le tariffe massime per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate devono essere definite secondo criteri di efficienza ed economicità e sulla base dei costi standard. Chi contesta la tariffa deve dimostrarne l’inidoneità a riflettere la reale struttura dei costi medi e a garantire un’adeguata remunerazione.

  • artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Costituiscono la base normativa del sistema regionale di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private operanti nell’erogazione delle cure domiciliari.

  • art. 1, comma 406, legge n. 178/2020

    È richiamato quale fondamento dell’Intesa sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle cure domiciliari.

  • art. 8, comma 6, legge n. 131/2003

    È richiamato quale base dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome recepita nel sistema regionale.

  • DM 23 maggio 2022, n. 77

    “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”

    Rappresenta la cornice programmatoria nazionale nella quale si inseriscono le determinazioni regionali sulle cure domiciliari.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’accreditamento sanitario, la contestazione della tariffa regionale richiede la dimostrazione, mediante allegazioni e documentazione adeguate, che l’importo sia inidoneo a riflettere la reale struttura dei costi medi dei fattori produttivi e a garantire un’adeguata remunerazione degli operatori.
  • La remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate deve essere valutata in equilibrio con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e con i principi di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse pubbliche.
  • La motivazione di un provvedimento regionale in materia di autorizzazione, accreditamento e tariffe sanitarie può risultare congrua quando ricostruisce il quadro normativo e programmatorio di riferimento e collega le nuove prescrizioni agli obiettivi di equilibrio economico, efficienza ed economicità.
  • La mera affermazione secondo cui un nuovo sistema organizzativo o tariffario comprometterebbe i LEA o renderebbe antieconomica l’erogazione del servizio non è sufficiente se non è accompagnata da elementi concreti idonei a dimostrare tale effetto.

Impugnazione dei requisiti per l’assistenza domiciliare integrata

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’associazione rappresentativa di strutture sanitarie accreditate e da alcuni gestori di strutture operanti in Calabria contro il DCA n. 188 del 3 luglio 2023 del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale. Il decreto definisce requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento per le strutture deputate all’erogazione delle cure domiciliari.

Premesse e contenuto della contestazione

Le ricorrenti sostengono che il DCA n. 188/2023 abbia introdotto requisiti organizzativi più onerosi rispetto a quelli previsti dal DCA n. 144/2018. In particolare, contestano la mancata previsione dei tempi medi di accesso per la figura dell’operatore sociosanitario e la diversa individuazione dei parametri temporali relativi ad altre figure professionali.

Secondo le ricorrenti, l’incremento degli oneri organizzativi e dei tempi di assistenza non sarebbe accompagnato da una tariffa adeguata. Ne deriverebbe un aumento dei costi non compensato dalla remunerazione riconosciuta alle strutture accreditate, con possibile compromissione della sostenibilità economica del servizio e dei livelli essenziali di assistenza.

Motivi dedotti

I motivi sono ricondotti a un complesso di censure relative a:

  • eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà;
  • errore sui presupposti e contraddittorietà rispetto ai precedenti provvedimenti commissariali;
  • violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
  • difetto di motivazione, ritenuta perplessa, apparente, generica e insufficiente;
  • difetto di istruttoria;
  • violazione del diritto alla salute e dei livelli essenziali di assistenza;
  • mancata corrispondenza tra i maggiori tempi medi di accesso e l’importo tariffario riconosciuto.

L’istanza cautelare è fondata sul pregiudizio economico grave e irreparabile che le strutture subirebbero per effetto dei maggiori costi.

Difese dell’amministrazione

Il Ministero della salute chiede il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale richiama la necessità di adeguare il sistema regionale di autorizzazione e accreditamento alla normativa sopravvenuta e alla nuova programmazione della rete territoriale regionale, approvata con il DCA n. 65/2020.

Viene inoltre richiamato il DCA n. 10 del 24 febbraio 2022, con il quale è stata recepita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle cure domiciliari, adottata in attuazione dell’art. 1, comma 406, della legge n. 178/2020.

L’Intesa prevede che le Regioni attivino il sistema di autorizzazione e accreditamento in coerenza con gli allegati relativi ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento e determinino il fabbisogno secondo le funzioni assistenziali individuate nella programmazione sanitaria. Nelle more dell’individuazione del sistema tariffario nazionale, la determinazione delle tariffe è rimessa alle Regioni e alle Province autonome.

Le determinazioni regionali sono inoltre collocate nella cornice programmatoria del DM n. 77 del 23 maggio 2022, relativo ai modelli e agli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

Sistema tariffario e metodo di remunerazione

Il provvedimento impugnato prevede una modalità di remunerazione complessiva per presa in carico, parametrata alla durata mensile del progetto di assistenza individuale o del progetto riabilitativo individuale e al livello di intensità assistenziale necessario.

Il metodo di calcolo è descritto come analogo a quello già utilizzato per la remunerazione delle prestazioni rese in regime R2 per le RSA anziani, con un criterio forfettario stabilito per giornata di affidamento. Secondo la relazione ministeriale, il sistema non è costruito sulla remunerazione del tempo di assistenza impiegato dal singolo professionista.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio inquadra la questione nel bilanciamento tra tre esigenze:

  • garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
  • adeguata remunerazione delle imprese che operano nel Servizio sanitario nazionale;
  • contenimento e razionale programmazione della spesa sanitaria.

L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 impone che le tariffe massime siano determinate nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse, sulla base dei costi standard delle prestazioni e dei dati riferiti a strutture selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza.

In tale contesto, la libertà di iniziativa economica degli operatori deve coordinarsi con le regole proprie del settore sanitario accreditato e con le esigenze di programmazione e contenimento della spesa pubblica.

Onere di dimostrare l’inadeguatezza della tariffa

Secondo il parere, l’illegittimità della determinazione regionale avrebbe dovuto essere dimostrata provando che le tariffe approvate non riflettono la reale struttura dei costi medi dei fattori produttivi e non assicurano un’adeguata remunerazione degli operatori.

Tale prova non è stata fornita. Le ricorrenti si sono limitate ad affermare che il nuovo sistema non garantirebbe il fabbisogno assistenziale e il raggiungimento dei LEA, senza produrre documentazione o sviluppare un’adeguata analisi dei costi e degli effetti tariffari.

La mera asserzione dell’insostenibilità economica o della compromissione dei LEA è quindi ritenuta insufficiente.

Motivazione del decreto impugnato

Il Consiglio di Stato ritiene che il DCA n. 188/2023 ricostruisca i passaggi normativi e programmatori funzionali al perseguimento dell’equilibrio economico e dei principi di efficienza ed economicità nell’impiego delle risorse.

Per tale ragione, la motivazione del provvedimento è giudicata idonea, congrua e non irragionevole. Non risultano quindi dimostrati né il difetto di motivazione né il difetto di istruttoria denunciati dalle ricorrenti.

Conclusione

La Sezione esprime parere contrario all’accoglimento del ricorso e ne propone il rigetto. L’istanza cautelare resta assorbita dalla decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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