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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 216/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari e gestore)

La controversia

Il proprietario aveva convenuto il Comune chiedendo la restituzione di una porzione della propria area, il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione e dalla demolizione di un fabbricato adibito a macelleria, nonché la consegna del nuovo fabbricato che il Comune si era impegnato a ricostruire. Il fratello del proprietario, gestore dell’attività commerciale e intervenuto in giudizio, aveva chiesto il ristoro delle spese sostenute per completare il piano terra del nuovo fabbricato e dei danni connessi alla perdita del locale. Nel 1987 il Comune aveva deliberato l’accoglimento delle osservazioni del proprietario al progetto di sistemazione della piazza e l’impegno a ricostruire, prima della demolizione e entro 360 giorni, un fabbricato in posizione arretrata, in compensazione delle indennità di occupazione ed espropriazione. Nel 1988 l’area era stata occupata per un biennio e il vecchio fabbricato demolito, ma il procedimento espropriativo non era stato concluso con decreto e il nuovo fabbricato non era stato completato. Il Tribunale di Benevento aveva ritenuto esistente un accordo negoziale, condannando il Comune al pagamento di Euro 75.211,47 al proprietario e di Euro 16.887,85 al fratello, oltre alla consegna del fabbricato; aveva respinto la restituzione dell’area, ritenendola irreversibilmente inglobata nell’area pubblica. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2938/2014 depositata il 25 giugno 2014, aveva riformato la decisione, dichiarando nullo per difetto di forma scritta l’accordo e rigettando le domande risarcitorie fondate sul suo inadempimento. Con il primo, terzo e quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato ultrapetizione, vizi motivazionali e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che le domande riguardavano anche l’illecita occupazione e la vicenda espropriativa, non soltanto l’adempimento dell’accordo; il terzo motivo richiamava inoltre gli artt. 834 e 1350 c.c. Il secondo motivo ha denunciato l’omessa motivazione sulla distinta pretesa risarcitoria da occupazione illegittima e irreversibile trasformazione dell’area. Con il quarto motivo il fratello ha dedotto la formazione del giudicato interno sulla condanna a suo favore per Euro 16.887,85. In memoria i ricorrenti hanno inoltre eccepito la tardività del controricorso.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del controricorso: dopo il primo tentativo non riuscito per ragioni non imputabili al notificante, la notificazione era stata tempestivamente riattivata e completata entro il nuovo termine rilevante. Il primo, il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché la Corte d’appello aveva interpretato la domanda senza travalicare i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il terzo motivo è stato anche giudicato infondato quanto alla nullità dell’accordo, non essendo intervenuto un atto scritto sottoscritto dall’organo comunale munito del potere rappresentativo e non essendo sufficienti le deliberazioni interne o preparatorie. Il secondo motivo, riferibile alla posizione del proprietario, è stato accolto: la sentenza d’appello non aveva motivato sulla distinta domanda risarcitoria basata sull’occupazione illegittima dell’area, protrattasi oltre il termine e non seguita da decreto di esproprio, e sulla sua irreversibile trasformazione. La nullità dell’accordo non giustificava il rigetto di tale pretesa aquiliana. Il quarto motivo è stato respinto, perché il Comune aveva impugnato in appello anche la condanna relativa alle spese sostenute dal fratello e, dunque, non si era formato giudicato interno. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

    La riattivazione tempestiva della notificazione non perfezionata per ragioni non imputabili al notificante conserva gli effetti della richiesta originaria se avviene con immediatezza e, di regola, entro il limite temporale indicato dall’art. 325 c.p.c.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2

    La rimessione in termini può essere richiesta quando circostanze eccezionali, da provare, rendano insufficiente il termine per individuare i soggetti legittimati a proseguire il giudizio.

  • art. 99 c.p.c.

    Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione

    L’interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice di merito incontra il limite della domanda proposta e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa; il superamento di tali limiti è sindacabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione

    Il potere di interpretazione della domanda resta soggetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 1350 c.c.

    una valida manifestazione di volontà del Comune avrebbe dovuto essere espressa in un atto scritto, con sottoscrizione da parte dell’organo titolare del potere rappresentativo dell’ente, non potendo avere rilievo mere delibere del consiglio comunale interne o preparatorie, ed è pacifico che non sia mai stata stipulata tra le parti una convenzione così caratterizzata.

    L’accordo dedotto, avente ad oggetto l’impegno del Comune alla ricostruzione del fabbricato, richiedeva una manifestazione di volontà scritta e sottoscritta dall’organo comunale munito del potere rappresentativo; le sole deliberazioni interne o preparatorie non erano sufficienti.

  • art. 2043 c.c.

    anche in materia di occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione di immobili privati – che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non sia seguito il completamento del procedimento di espropriazione (v. per tutte Cass. n. 12961/2018) – l’eventuale risarcimento del danno sofferto dal proprietario per tutto il periodo in cui si è protratta la detenzione abusiva del bene, e poi per l’ablazione, rientra nella vasta categoria dell’art. 2043 c.c.; tale danno deve comprendere, così come per qualsiasi altra liquidazione, secondo i criteri tratti dagli artt. 1223 e 2043 c.c. e segg., sia la perdita subita che il mancato guadagno, salvo che il privato non intenda chiedere la restituzione del bene

    Il danno da occupazione abusiva e successiva ablazione dell’immobile da parte della pubblica amministrazione rientra nella responsabilità aquiliana e comprende, secondo i criteri richiamati, sia la perdita subita sia il mancato guadagno, salvo che il proprietario chieda la restituzione del bene.

  • art. 1223 c.c.

    tale danno deve comprendere, così come per qualsiasi altra liquidazione, secondo i criteri tratti dagli artt. 1223 e 2043 c.c. e segg., sia la perdita subita che il mancato guadagno, salvo che il privato non intenda chiedere la restituzione del bene

    Nella liquidazione del danno da occupazione illegittima devono essere considerate sia la perdita subita sia il mancato guadagno, salvo che il proprietario opti per la restituzione del bene.

  • art. 346 c.p.c.

    l’accoglimento della domanda in base ad una sola delle “causae petendi” fungibilmente poste a fondamento della stessa non implica, per l’appellato vittorioso, l’onere di proporre appello incidentale per far valere le “causae petendi” non esaminate dal giudice di primo grado, nè quello di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame

    Quando il giudice accoglie la domanda sulla base di una delle causae petendi fungibilmente dedotte, la parte vittoriosa non deve proporre appello incidentale per ottenere l’esame delle altre ragioni non esaminate; è sufficiente che non vi rinunci e manifesti la volontà di provocarne il riesame.

  • art. 2909 c.c.

    avendo l’appellante Comune censurato tale capo, nell’ambito del quarto motivo di appello, assumendo che alcuna dimostrazione era stata offerta delle spese suddette, come riscontrato dal Collegio, a seguito di verifica degli atti

    Non si forma giudicato interno sulla statuizione impugnata in appello; nel caso concreto il Comune aveva contestato specificamente la condanna relativa alle spese sostenute dall’interveniente.

Massime di principio

  • Nell’interpretare e qualificare la domanda, il giudice di merito deve considerare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dagli atti, dalla vicenda rappresentata e dal provvedimento richiesto, senza essere vincolato alle espressioni usate dalla parte; non può però oltrepassare i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato né sostituire d’ufficio un’azione diversa.
  • L’accordo con cui un ente locale assume l’obbligo di trasferire o ricostruire un fabbricato in favore del proprietario richiede una manifestazione di volontà in forma scritta sottoscritta dall’organo dotato del potere rappresentativo dell’ente; le deliberazioni consiliari meramente interne o preparatorie non bastano.
  • La nullità dell’accordo negoziale invocato per l’adempimento non comporta di per sé il rigetto della distinta pretesa risarcitoria fondata sull’occupazione illegittima e sulla trasformazione dell’immobile: tale domanda deve essere autonomamente esaminata.
  • Il danno derivante dall’occupazione abusiva di un immobile privato da parte della pubblica amministrazione e dalla sua successiva ablazione rientra nell’art. 2043 c.c. e, secondo i criteri richiamati dalla Corte, comprende perdita subita e mancato guadagno, salvo che il proprietario chieda la restituzione del bene.
  • Se una domanda è fondata su causae petendi fungibili e il giudice di primo grado la accoglie sulla base di una sola di esse, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale per ottenere l’esame delle ragioni pretermesse; è sufficiente che non vi rinunci e manifesti la volontà di provocarne il riesame.
  • La notificazione non perfezionata per ragioni non imputabili al notificante conserva gli effetti della richiesta originaria se il procedimento notificatorio viene riattivato con immediatezza e tempestività; la rimessione in termini è possibile, in presenza di circostanze eccezionali provate, quando il termine non sia sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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