Cassazione Penale, Sentenza n. 1801/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Severino impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Locri (21/12/2023), per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. L'imputato contestava che tale elezione di domicilio fosse comunque risultante negli atti (interrogatorio e notifica dell'avviso di conclusione indagini) e quindi sufficiente; in subordine chiedeva di rilevare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che la norma ostacolerebbe il diritto di difesa e l'effettività del diritto di impugnare.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e si è conformata al principio delle Sezioni Unite (24/10/2024) secondo cui la norma richiede che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notifica. Nel caso di specie l'elezione di domicilio risultante negli atti non era richiamata nell'appello né indicata la sua collocazione, per cui la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata in linea con la giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150; abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n.114 (effetto 25/08/2024)
La disposizione, applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, richiede a pena di inammissibilità che l'atto di impugnazione contenga il deposito ovvero il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
Richiamato nella fase di motivazione della Corte d'appello come norma connessa alle formalità di impugnazione; la mancata indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio integra i presupposti per l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto con l'art.581, comma 1-ter
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come mezzo di censura (violazione di legge/errata applicazione dell'art.581), ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo in relazione all'interpretazione richiesta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
Norma richiamata dalla difesa per affermare l'efficacia dell'elezione di domicilio già resa nel procedimento; la Corte ha comunque ritenuto che, ai fini del comma 1-ter, sia necessario il richiamo espresso nell'atto di impugnazione o il deposito unitario
abroga l'art. 581, comma 1-ter, con efficacia 25/08/2024
L'abrogazione non opera retroattivamente per le impugnazioni proposte anteriormente al termine stabilito (Sezioni Unite: disciplina applicabile alle impugnazioni sino al 24/08/2024)
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Articoli costituzionali invocati dal ricorrente per censurare la disciplina formale; la Corte, conformandosi alla giurisprudenza consolidata, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità in quanto le formalità imposte non limitano in modo sostanziale il diritto di difesa né il potere di impugnazione
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il periodo di applicazione dell'art. 581, comma 1-ter (prima della cessazione di efficacia indicata dalle Sezioni Unite), la norma si applica anche se poi è stata abrogata; occorre rispettare i requisiti formali previsti alla data dell'impugnazione
- Per soddisfare il requisito della "dichiarazione/elezione di domicilio" non è sufficiente la mera presenza nella documentazione del processo di una precedente elezione: l'atto di impugnazione deve o allegare la dichiarazione o contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione indicando la sua collocazione nel fascicolo in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
- La mancata osservanza di tali formalità, se richieste dalla legge vigente al momento dell'impugnazione, può comportare l'inammissibilità dell'appello e la condanna alle spese
- Le questioni di legittimità costituzionale dirette a censurare formalità processuali che regolano le modalità esercitative dell'impugnazione sono, secondo la giurisprudenza consolidata, spesso ritenute manifestamente infondate: le formalità volte a garantire la tempestiva e corretta notificazione sono considerate compatibili con il diritto di difesa
- Prassi consigliata per situazioni analoghe: allegare sempre copia della dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione oppure richiamarla espressamente indicando dove è depositata; aggiornare tempestivamente eventuali modifiche di domicilio e riportarle nell'atto difensivo; verificare le norme applicabili alla data di proposizione dell'impugnazione
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