Cassazione Penale, Sentenza n. 7044/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare intramurale per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari: avendo egli ammesso gli addebiti e svolgendo le cessioni recandosi presso i clienti (concordando luoghi diversi di volta in volta), sosteneva che le condotte non fossero riproducibili in regime di arresti domiciliari e che, quindi, una misura meno afflittiva sarebbe stata idonea e proporzionata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la valutazione delle esigenze cautelari come giudizio di merito insindacabile in Cassazione se sostenuto da motivazione priva di vizi logico-giuridici. Il Tribunale aveva motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base dell'iteratività delle cessioni (anche plurime nello stesso giorno), del quantitativo di droga ceduto e dell'esistenza di una rete di clienti e fornitori; ha ritenuto irrilevante che le cessioni avvenissero presso le abitazioni degli acquirenti o in luoghi variabili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
Configura i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; ai fini cautelari rilevano la quantità, la reiterazione delle cessioni e l'esistenza di una rete di clienti/fornitori quale indice della pericolosità e del rischio di reiterazione.
Codice di procedura penale, art. 274
Indica i presupposti per le misure cautelari; la valutazione delle esigenze cautelari costituisce un giudizio di merito che in Cassazione è sindacabile solo nei limiti della verifica della legittimità e della correttezza logico-giuridica della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 275
Parametro utilizzato per la motivazione della misura cautelare: il giudice deve ancorare la misura a specifiche circostanze di fatto che dimostrino attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tali circostanze adeguatamente indicate (iteratività, quantità, rete).
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica il regime procedurale applicabile alla trattazione del ricorso (rilevanza processuale, non sostanziale, ai fini dell'istruttoria).
Disposizioni attuative codice proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen.
Predispone adempimenti amministrativi a carico della cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) è in larga parte un giudizio di merito del giudice e in Cassazione si controlla soltanto che la motivazione sia logicamente e giuridicamente corretta, non che la scelta sia la migliore tra le possibili.
- Per il rischio di reiterazione, contano fattori oggettivi quali l'iteratività delle condotte (molteplici cessioni, anche nello stesso giorno), il quantitativo di sostanze coinvolte e l'esistenza di una rete di clienti e fornitori: tali elementi possono giustificare misure cautelari più gravose.
- Il fatto che le cessioni avvenissero presso le abitazioni degli acquirenti o in luoghi variabili non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione e quindi non basta, di per sé, a rendere efficaci misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
- L'assenza di un 'ruolo organizzato' o di collegamenti con gruppi criminali non è in sé sufficiente a escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione quando sussistono fatti concreti (numero di cessioni, quantità, rete di clienti) che indicano una significativa capacità di spaccio.
- Per contrastare efficacemente la richiesta o la conferma di una misura cautelare il difensore dovrebbe fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'inesistenza o la non attualità del pericolo di reiterazione (es. prova dell'assenza di contatti, stock esiguo, modalità isolate e non ripetute, impegno lavorativo/controlli), e proporre misure alternative adeguate e proporzionate corredate da garanzie concrete.
- In sede di impugnazione in Cassazione è utile focalizzarsi su eventuali vizi della motivazione (contraddittorietà, astrattezza, mancanza di riferimento a elementi specifici) più che su una rivalutazione dei fatti, perché la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e non la valutazione meramente discrezionale del giudice di merito.
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