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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7044/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare intramurale per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari: avendo egli ammesso gli addebiti e svolgendo le cessioni recandosi presso i clienti (concordando luoghi diversi di volta in volta), sosteneva che le condotte non fossero riproducibili in regime di arresti domiciliari e che, quindi, una misura meno afflittiva sarebbe stata idonea e proporzionata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la valutazione delle esigenze cautelari come giudizio di merito insindacabile in Cassazione se sostenuto da motivazione priva di vizi logico-giuridici. Il Tribunale aveva motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base dell'iteratività delle cessioni (anche plurime nello stesso giorno), del quantitativo di droga ceduto e dell'esistenza di una rete di clienti e fornitori; ha ritenuto irrilevante che le cessioni avvenissero presso le abitazioni degli acquirenti o in luoghi variabili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4

    Configura i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; ai fini cautelari rilevano la quantità, la reiterazione delle cessioni e l'esistenza di una rete di clienti/fornitori quale indice della pericolosità e del rischio di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Indica i presupposti per le misure cautelari; la valutazione delle esigenze cautelari costituisce un giudizio di merito che in Cassazione è sindacabile solo nei limiti della verifica della legittimità e della correttezza logico-giuridica della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Parametro utilizzato per la motivazione della misura cautelare: il giudice deve ancorare la misura a specifiche circostanze di fatto che dimostrino attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tali circostanze adeguatamente indicate (iteratività, quantità, rete).

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica il regime procedurale applicabile alla trattazione del ricorso (rilevanza processuale, non sostanziale, ai fini dell'istruttoria).

  • Disposizioni attuative codice proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen.

    Predispone adempimenti amministrativi a carico della cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) è in larga parte un giudizio di merito del giudice e in Cassazione si controlla soltanto che la motivazione sia logicamente e giuridicamente corretta, non che la scelta sia la migliore tra le possibili.
  • Per il rischio di reiterazione, contano fattori oggettivi quali l'iteratività delle condotte (molteplici cessioni, anche nello stesso giorno), il quantitativo di sostanze coinvolte e l'esistenza di una rete di clienti e fornitori: tali elementi possono giustificare misure cautelari più gravose.
  • Il fatto che le cessioni avvenissero presso le abitazioni degli acquirenti o in luoghi variabili non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione e quindi non basta, di per sé, a rendere efficaci misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
  • L'assenza di un 'ruolo organizzato' o di collegamenti con gruppi criminali non è in sé sufficiente a escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione quando sussistono fatti concreti (numero di cessioni, quantità, rete di clienti) che indicano una significativa capacità di spaccio.
  • Per contrastare efficacemente la richiesta o la conferma di una misura cautelare il difensore dovrebbe fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'inesistenza o la non attualità del pericolo di reiterazione (es. prova dell'assenza di contatti, stock esiguo, modalità isolate e non ripetute, impegno lavorativo/controlli), e proporre misure alternative adeguate e proporzionate corredate da garanzie concrete.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è utile focalizzarsi su eventuali vizi della motivazione (contraddittorietà, astrattezza, mancanza di riferimento a elementi specifici) più che su una rivalutazione dei fatti, perché la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e non la valutazione meramente discrezionale del giudice di merito.

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