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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23473/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati/riedificati per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Le censure principali riguardavano: (a) per Amirante e Pezzuti la violazione dell'art. 521 c.p.p. per mutamento del fatto deciso in appello (la Corte d'appello ha ritenuto la loro partecipazione al sodalizio sulla base di una diversa fattispecie — stabile acquisto di droga — rispetto a quella contestata in accusa, che in primo grado li indicava quali ricevitori/amministratori dei proventi); (b) per Pezzuti la mancata pronuncia sulla richiesta di derubricazione nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5; (c) per gli altri ricorrenti rilievi sulla qualificazione del tipo di droga (droghe leggere vs pesanti), sulla ricostruzione e interpretrazione delle intercettazioni, sulla quantificazione dell'oggetto della cessione, sulla sussistenza della continuazione e della recidiva e sulla corretta determinazione della pena/attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i ricorsi di Letizia Amirante e di Raffaele Pezzuti: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio relativamente alla contestata partecipazione al sodalizio ex art. 74 (per violazione dell'art. 521 c.p.p.) e, per Pezzuti, anche per la mancata decisione sulla derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5. Le altre censure dei medesimi ricorrenti sono state rigettate. I ricorsi di Bruno Fiorente, Francesco Rosario Fortunato, Luigi Giugliano, Mariano Mirone e Antonio Noschese sono stati rigettati nel loro complesso; dunque le rispettive condanne e qualificazioni di reato risultanti dalla sentenza di appello sono confermate. In sintesi: annullamento parziale con rinvio per Amirante e Pezzuti; rigetto per gli altri ricorrenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del ruolo (partecipante/fornitore/administratore) deve rispettare il principio di correlazione tra accusa e sentenza: non è ammesso mutamento del fatto nei suoi elementi essenziali senza che l'imputato abbia potuto difendersi (art. 521 c.p.p.).

  • d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 73

    Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti; utilizzata per valutare se le condotte siano da inquadrare nel comma 1 (droghe 'pesanti') ovvero nei commi 4-5 (ipotesi attenuate/lieve entità); la Corte ha ribadito che la derubricazione ex art. 73, comma 5 va valutata e motivata dal giudice del merito quando dedotta.

  • cod. proc. pen., art. 521

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza non può fondarsi su una fattispecie diversa rispetto a quella contestata in modo da pregiudicare i diritti di difesa; la Corte ha annullato per violazione di tale norma laddove la Corte d'appello ha riformulato il fatto essenziale attribuendo ai ricorrenti una condotta diversa da quella contestata.

  • cod. pen., art. 81

    Riguarda il reato continuato; la Corte ha confermato che per riconoscerne la sussistenza occorre l'esistenza di un disegno criminoso unitario, valutando elementi quali omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Attenuanti generiche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la misura di riduzione della pena spetta al giudice e la mancata concessione nella massima misura deve essere adeguatamente motivata; valutazioni del merito non sindacabili se congrue.

  • cod. pen., art. 69

    Bilanciamento aggravanti/attenuanti (richiamata nell'ambito della valutazione della recidiva e del suo peso nella determinazione della pena).

Massime di principio

  • Il giudice non può condannare per una fattispecie sostanzialmente diversa da quella contestata in capo all'imputato (mutamento del fatto): ciò viola l'art. 521 c.p.p. e comporta annullamento con rinvio se la differenza ostacola l'effettiva difesa.
  • Quando la difesa chiede la derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) il giudice di merito è tenuto a rispondere espressamente e motivatamente; l'omessa decisione su tale richiesta è vizio che giustifica il rinvio.
  • Per il reato di cessione/intermediazione di stupefacenti non è sempre indispensabile la consegna materiale della droga: è sufficiente l'accordo e la prova della disponibilità, anche mediata, della sostanza (giurisprudenza consolidata).
  • Le intercettazioni criptiche possono essere valorizzate dal giudice di merito se la motivazione spiega logicamente il significato attribuito; il sindacato di legittimità è limitato alla manifesta illogicità o al travisamento della prova.
  • La qualificazione della droga come 'pesante' o 'leggera' (e la conseguente scelta tra comma 1 o comma 4/5 dell'art. 73) richiede valutazioni concrete su elementi quali prezzo, modalità della trattativa, sequestri e altre circostanze probatorie; la mancanza di questi elementi può giustificare la riqualificazione.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario preesistente: l'omogeneità delle condotte non è da sola sufficiente se tra gli eventi intercorre un significativo arco temporale o mancano elementi programmatici comuni.
  • Nella determinazione delle attenuanti generiche e del loro peso il giudice ha ampia discrezionalità ma deve motivare la misura della riduzione; le scelte del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo per evidente illogicità o carenza motivazionale.

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