Ordinanza n. 514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione della valutazione dei titoli, della graduatoria e degli atti successivi della procedura per 436 posti di Vice Commissario della Polizia di Stato
Esito
La controversia
L'appellante aveva contestato la mancata attribuzione del punteggio spettante per l'incarico di comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Susa, conferito il 15 ottobre 2012, nonostante l'incarico non fosse stato trascritto nel foglio matricolare. Il ricorso introduttivo era diretto contro la scheda di valutazione della Commissione e il decreto di approvazione della graduatoria; con quattro ricorsi per motivi aggiunti erano stati impugnati gli atti di nomina dei vincitori, la graduatoria successiva e la conferma in ruolo, il verbale di rigetto dell'istanza di rivalutazione dei titoli, la disciplina concorsuale relativa alla valutazione dei soli titoli trascritti, nonché la rideterminazione della graduatoria e gli atti di nomina conseguenti allo scorrimento disposto ai sensi dell'art. 1-bis del d.l. n. 198/2022. Il TAR aveva ritenuto legittima l'omessa trascrizione. In appello, il candidato ha prodotto il foglio matricolare aggiornato nel corso del giudizio, recante l'annotazione dell'incarico con efficacia asseritamente retroattiva. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'amministrazione non aveva chiarito se, a seguito della trascrizione, avesse adottato iniziative incidenti sulla posizione concorsuale dell'appellante. Inoltre, l'appellante aveva rinunciato alla nomina ottenuta per effetto dello scorrimento, prospettando il venir meno dell'interesse alla diversa sede e l'assenza di vantaggi economici, sicché il Collegio ha chiesto chiarimenti anche sulla tempestività dell'impugnazione del bando e sulla permanenza di un interesse attuale e concreto all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell'appello. Ha disposto una nuova integrazione istruttoria, ritenendo lacunosa la relazione depositata dall'amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza istruttoria. Il Ministero dovrà chiarire, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se l'intervenuta trascrizione dell'incarico e il riconoscimento del titolo abbiano determinato iniziative idonee a incidere sugli esiti della procedura concorsuale. L'appellante dovrà, nello stesso termine, argomentare sulla tempestività dell'impugnazione del bando e sul permanere di un interesse attuale e concreto alla decisione. L'udienza di merito è stata fissata al 23 aprile 2026. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sull'annullamento degli atti o sulla sentenza del TAR.
Norme richiamate
Disposizioni utilizzate quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
Invocato dall'appellante per l'ammissione in appello del foglio matricolare prodotto nel corso del giudizio.
Richiamato in relazione all'ampliamento del ruolo direttivo della Polizia di Stato e allo scorrimento della graduatoria concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riconosce o formalizza tardivamente un titolo rilevante per una procedura concorsuale, il giudice può disporre ulteriori incombenti istruttori per verificare se tale riconoscimento abbia prodotto o debba produrre effetti sulla posizione del candidato e sugli esiti della procedura.
- Una relazione istruttoria dell'amministrazione è inidonea a soddisfare l'ordine giudiziale quando omette di riferire su uno specifico profilo espressamente richiesto, quale l'adozione di iniziative incidenti sulla posizione concorsuale dell'interessato.
- La sopravvenuta nomina ottenuta mediante scorrimento della graduatoria, seguita dalla rinuncia dell'interessato, può rendere incerta la permanenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione dell'appello e impone una verifica processuale prima della definizione del merito.
- Quando sono contestate clausole del bando, il giudice può richiedere al ricorrente di chiarire la tempestività della relativa impugnazione, soprattutto se la clausola ha inciso sulla valutazione dei titoli e sulla posizione concorsuale.
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