Cassazione Penale, Sentenza n. 46058/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 627, comma 3, e 192, comma 3, c.p.p. per presunta erronea valutazione e mancati riscontri esterni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Cagnazzo, Macchia, Torna); 2) violazione dell'art. 577, comma 1, n.3, c.p. per non adeguato accertamento della premeditazione, in particolare del momento in cui sarebbe nato il proposito criminoso e dell'esistenza di un congruo lasso di tempo che ne consentisse il ripensamento; 3) nullità per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 61, comma 1, n.1, c.p. in relazione al riconoscimento dei motivi abietti e futili, nonché censura per mancata valutazione della continuazione con pregresse sentenze e per il diniego delle attenuanti generiche e per la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso; lo ha ritenuto infondato e ha confermato la validità della motivazione resa dalla Corte d'assise d'appello di Taranto operante in sede di rinvio. In particolare la Corte ha ritenuto che: il giudice del rinvio, investito di ampi poteri dopo l'annullamento per vizio di motivazione, ha correttamente e compiutamente rivalutato il compendio probatorio offrendo un percorso argomentativo diverso e non vizioso rispetto a quello censurato dalla prima pronuncia; la credibilità dei collaboratori (soprattutto Torna e Cagnazzo) è stata adeguatamente valutata e sussistono riscontri esterni (consulenze medico-legali e balistiche, coerenze fattuali) che ne rafforzano la attendibilità; la premeditazione è dimostrata dalla pianificazione dell'agguato (seguire la vittima, uso di vedette, predisposizione di mezzi e armi) e sussiste un congruo lasso di tempo per il mantenimento e la coltivazione del proposito criminoso; le censure relative ai motivi abietti e futili, alla continuazione e alle attenuanti generiche sono generiche o inammissibili rispetto alla motivazione ampia e coerente offerta dal giudice distrettuale. Esito pratico: rigetto del ricorso e conferma, nei limiti e con le precisazioni già adottate dalla Corte d'appello di Taranto, della condanna impugnata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per segnalare la presentazione dell'istanza di trattazione orale; richiamo meramente procedurale senza rilevanza sul merito.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Indica le ragioni e i limiti formali dei motivi di cassazione proposti (vizi di motivazione e vizio di diritto), utilizzati dal ricorrente per articolare i motivi di impugnazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo per il giudice di valutare criticamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di confrontarle con altre fonti; la Corte ha richiamato la necessità di valutazione dell'attendibilità e dei riscontri esterni ma ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia assolto tale obbligo fornendo motivazione esauriente.
art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen.
Norma sull'aggravante della premeditazione; la Corte ha chiarito la distinzione tra mera preordinazione e premeditazione e ha ritenuto sussistente la premeditazione sulla base della pianificazione, organizzazione dei mezzi e della ricerca dell'occasione per l'esecuzione.
art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen.
Disposizione che qualifica come aggravante i motivi abietti e futili; la Corte d'appello ha motivato che il delitto è stato posto per vendetta e per offesa al prestigio del reo, giustificando il riconoscimento dell'aggravante e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha pieni poteri di riesame del compendio probatorio ma deve fornire una motivazione nuova, coerente e rispondente ai punti critici indicati dalla Cassazione; la Cassazione controllerà solo la logicità e completezza della nuova motivazione, non rivaluterà integralmente i fatti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono un esame articolato: vanno valutate l'attendibilità soggettiva, la coerenza intrinseca e la presenza di riscontri esterni; la mancanza di alcuni dettagli non annulla automaticamente la credibilità se esistono riscontri concreti e spiegazioni logiche delle divergenze.
- La premeditazione richiede elementi che dimostrino una decisione radicata e perdurante nel tempo: pianificazione, approntamento di mezzi, ricerca dell'occasione e predisposizione operativa sono indici rilevanti; non basta la mera apprestazione immediata dei mezzi (preordinazione).
- Il sindacato di legittimità è limitato a verificare la logica e la completezza della motivazione; non è consentito alla Cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove se le argomentazioni del giudice appaiono coerenti e non manifestamente illogiche.
- Le censure generiche (es. "mancata valutazione" senza specifiche precise) sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare in modo puntuale dove la motivazione è carente o manifestamente contraddittoria.
- Per contestare la sussistenza di aggravanti (es. motivi abietti e futili) è necessario confrontare le circostanze fattuali e culturali del soggetto con la motivazione, dimostrando concretamente come la ricostruzione sia illogica o priva di riscontri; mere affermazioni alternative senza argomentazione specifica sono deboli in sede di legittimità.
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