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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32012/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 273, comma 1 e 1-bis, e 192 c.p.p.), sostenendo che le risultanze investigative provano al massimo sporadiche cessioni di stupefacente e non una partecipazione stabile all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; denunciava inoltre possibile errore di identificazione per omonimia (già accertata e sanata per il capo n. 90) e contestava l'uso acritico delle intercettazioni e delle trascrizioni per inferire ruolo associativo e pericolosità personale.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato la censura sull'identificazione relativa al capo n. 111 (ritenuta adeguata dalla dicitura "cl. 81") e ha confermato le misure cautelari relative ai capi di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capi 111, 128, 178), ritenendo sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Tuttavia ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al capo 1 (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, associazione), ritenendo contraddittoria la motivazione circa la partecipazione di Notarianni all'associazione: le intercettazioni e il contesto dimostrano piuttosto estraneità o, quanto meno, mancanza della "coscienza e volontà" di far parte dell'organizzazione. Di conseguenza sono cessate le misure coercitive relative al reato associativo, mentre rimangono in vigore gli obblighi per i restanti capi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Considerato come norma che punisce le cessioni di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che episodi di cessione possono costituire gravi indizi per tali reati anche se isolati, ma la loro idoneità a dimostrare la partecipazione ad un'associazione richiede valutazione contestuale e motivazione specifica su entità, modalità, ricorrenza e collegamento alle strutture associative.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che l'integrazione del reato richiede non solo condotte funzionali ma la "coscienza e volontà" di far parte dell'associazione e una disponibilità durevole a favorirne il fine. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che mancassero elementi probatori convincenti della volontà di partecipare all'associazione, giustificando l'annullamento del relativo capo.

  • Codice di procedura penale, art. 273, comma 1 e 1-bis

    Norme invocate dal ricorrente per vizio di motivazione nel provvedimento cautelare; la Corte ha esaminato le censure e ritenuto infondata la doglianza relativa all'identificazione per il capo 111 (dato che il provvedimento genetico riportava "cl. 81"), pur accogliendo le critiche in ordine alla motivazione circa l'associazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Articolo relativo alle motivazioni del provvedimento; richiamato dal ricorrente per censurare l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del riesame in relazione alla contestazione associativa. La Corte ha condiviso la critica motivazionale relativa al capo 1, annullando quel capo per insanabile contraddittorietà argomentativa.

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) non basta la mera ripetizione di atti di spaccio: il giudice deve motivare come le condotte siano espressione di una disponibilità durevole e della "coscienza e volontà" di far parte dell'organizzazione (ruolo, linea di approvvigionamento, ricorrenza, modalità operativa).
  • La presenza di singoli episodi di cessione (art. 73) può costituire grave indizio per il reato di spaccio e giustificare misure cautelari, ma la trasformazione di tali episodi in prova di partecipazione associativa richiede analisi puntuale e non deduzioni acritiche.
  • La difesa che invoca omonimia o errore di identificazione può essere respinta se dagli atti emerge un elemento identificativo chiaro (es. indicazione "cl." o altri dati); tuttavia l'onere probatorio dell'identificazione grava sulle autorità inquirenti e deve risultare dagli atti.
  • Le misure cautelari possono sopravvivere per singoli reati-fine anche se viene meno l'accusa associativa: la cassazione può cessare misure connesse al reato associativo e lasciare in vigore quelle relative a spaccio se permangono gravi indizi e esigenze cautelari.
  • Motivazioni contraddittorie (es. descrivere il soggetto come estraneo e contemporaneamente come componente attivo dell'associazione) possono comportare l'annullamento del capo associativo; il giudice deve evitare incongruenze e confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive.

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