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Sentenza

Sentenza del 15/12/2025 n. 32667 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato un’intimazione di pagamento, 17 cartelle e un avviso di accertamento davanti alla CTP di Napoli, citando il solo Agente della riscossione; l’Agente aveva chiesto di chiamare in causa l’ente impositore e nel giudizio erano intervenute due articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate. Dopo l’accoglimento parziale del ricorso in primo grado, l’Agenzia delle entrate ha appellato. La CTR Campania ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti della Direzione Provinciale di Salerno e, non essendo stato eseguito l’ordine, ha dichiarato inammissibile l’appello. L’Agenzia ha contestato tale decisione, sostenendo che Salerno non era stata parte del primo grado e che, quindi, non vi erano i presupposti per ordinare l’integrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della CTR. Ha ritenuto illegittimo l’ordine di integrazione: l’intervento della Direzione Provinciale di Salerno, avvenuto dopo la sentenza di primo grado, non la rendeva parte del processo e non determinava un litisconsorzio necessario; inoltre, l’Agenzia delle entrate era già presente in giudizio tramite altre articolazioni territoriali, che non sono soggetti distinti dall’Agenzia. Di conseguenza, l’inottemperanza all’ordine illegittimo non poteva comportare l’inammissibilità dell’appello. Rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.c.

    Il litisconsorzio, trattandosi di cause dipendenti, può nascere per effetto della chiamata o intervento in giudizio dell'ente impositore, e a quel punto si impone l'applicazione dell' art. 331 c.p.c.

    L’integrazione del contraddittorio in appello presuppone che l’ente sia effettivamente divenuto parte nel processo e che ricorrano le condizioni per trattare la causa come inscindibile o dipendente. Un intervento tardivo, inidoneo a conferire la qualità di parte, non giustifica l’ordine.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999

    il ricorso contro l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle ben poteva essere promosso nei confronti solo dell'Agente di riscossione e spettava a costui chiamare in causa l'ente impositore, rispondendo in caso contrario "delle conseguenze della lite".

    Nelle controversie sulla riscossione, il contribuente può agire contro il solo agente della riscossione; se l’agente vuole coinvolgere l’ente creditore ed evitare di rispondere dell’esito della lite, deve chiamarlo in causa. Non sussiste per ciò solo un litisconsorzio necessario originario.

  • Art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

    il comma 6-bis dell' art. 14 D.Lgs. 546/92 , che dispone che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti" è stato introdotto dal D.Lgs. 220/23 e si applica ex art. 4 di detto decreto ai processi promossi dopo il 1 settembre 2024

    La regola che impone di convenire entrambi i soggetti per contestare vizi di notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso è applicabile soltanto ai processi promossi dopo il 1° settembre 2024. La controversia in esame era regolata dalla disciplina previgente.

  • Art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023

    il comma 6-bis dell' art. 14 D.Lgs. 546/92 , che dispone che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti" è stato introdotto dal D.Lgs. 220/23 e si applica ex art. 4 di detto decreto ai processi promossi dopo il 1 settembre 2024

    La disposizione transitoria limita l’applicazione della nuova regola processuale ai giudizi promossi dopo il 1° settembre 2024; per i processi anteriori resta applicabile la disciplina previgente.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    È indicato come norma denunciata insieme all’art. 331 c.p.c.; la decisione accoglie la censura relativa all’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancata esecuzione dell’ordine di integrazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 , primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360

    Il ricorso per cassazione non è inammissibile per la sola errata indicazione del numero dell’art. 360 c.p.c., se la censura descrive in modo riconoscibile un vizio della decisione idoneo a determinarne la cassazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 , primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360

    La violazione processuale può essere esaminata anche se il ricorrente l’ha formalmente ricondotta al n. 3 anziché al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., purché il vizio dedotto sia sufficientemente identificabile.

Massime di principio

  • L’ordine di integrazione del contraddittorio in appello non può essere fondato sulla sola opportunità di coinvolgere un soggetto: occorre che questi sia parte del processo e che ricorrano i presupposti del litisconsorzio necessario o della causa inscindibile.
  • Se l’intervento di un ente è avvenuto dopo la conclusione del primo grado, non lo si può considerare parte di quel grado per imporre, sulla sua base, l’integrazione del contraddittorio in appello.
  • Quando il contribuente impugna atti della riscossione contro il solo agente, l’agente può chiamare in causa l’ente impositore; in mancanza, può rispondere delle conseguenze della lite, senza che il giudice debba integrare d’ufficio il contraddittorio.
  • Le diverse direzioni o articolazioni territoriali della stessa Agenzia delle entrate non sono soggetti giuridici distinti. La presenza in giudizio di una direzione dell’Agenzia vale come presenza dell’Agenzia stessa e, di regola, non richiede l’integrazione nei confronti di un’altra direzione.
  • Un ordine processuale illegittimo non deve essere eseguito e la sua inosservanza non può giustificare, da sola, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
  • Nel ricorso per cassazione, l’errata indicazione del numero dell’art. 360 c.p.c. non comporta automaticamente inammissibilità se il vizio processuale lamentato è chiaro e potenzialmente decisivo.
  • La regola introdotta dall’art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 sulla necessaria partecipazione di entrambi i soggetti, in caso di contestazione della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso, vale soltanto per i processi promossi dopo il 1° settembre 2024.

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