Cassazione Civile, Sentenza n. 11278/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente e assicurazione)
La controversia
Un ragazzo di tredici anni, recandosi a scuola in bicicletta, perse il controllo del mezzo e precipitò in un canale adiacente alla strada, priva di guard-rail o di altre barriere, annegando. I familiari convennero il Comune per il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale ai sensi dell’art. 2051 c.c.; il Comune chiamò in manleva la propria assicuratrice. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con sentenza del 25 ottobre 2013, accolse la domanda e liquidò complessivamente importi individuali ai genitori e ai fratelli, senza detrarre l’indennizzo assicurativo di 161.400 euro già corrisposto ai familiari. In appello, con sentenza del 13 giugno 2017, la Corte d’appello di Venezia riconobbe un concorso causale della vittima del 50%, rideterminò il danno da perdita del rapporto parentale in complessivi 644.140,88 euro, lo ridusse della metà ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. e detratte le somme già percepite fissò il credito residuo in 160.678,44 euro. I familiari proposero ricorso per cassazione con sette motivi: contestarono, sotto il profilo degli artt. 183 e 189 c.p.c., la tardiva deduzione in primo grado della detrazione dell’indennizzo; denunciarono la violazione del divieto di nuove domande in appello ex art. 345 c.p.c.; censurarono la liquidazione del danno parentale rispetto alle Tabelle di Milano e agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.; contestarono l’attribuzione alla vittima del 50% di concorso nella causazione del sinistro, deducendo anche l’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c.; criticarono la detrazione dell’indennizzo alla luce degli artt. 1910 e 1916 c.c. e del principio indennitario; infine, denunciarono l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 345 c.p.c. quanto ad ulteriori voci di danno. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. La sentenza impugnata era stata notificata ai ricorrenti per via telematica, ma nel fascicolo non risultavano depositate le attestazioni di conformità della relata di notificazione e del messaggio PEC all’originale. La prova di resistenza era inoltre negativa: la sentenza d’appello era stata pubblicata il 13 giugno 2017 e il ricorso notificato il 18 settembre 2017, dunque non risultava notificato almeno sessanta giorni prima della pubblicazione. Applicando i principi delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, la Corte ha rilevato che l’assicuratrice destinataria della notificazione era rimasta intimata e che né il Comune aveva depositato l’asseverazione relativa alla relata né i ricorrenti l’avevano depositata entro l’udienza di discussione; mancava quindi la possibilità di superare l’improcedibilità. I sette motivi non sono stati decisi nel merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per l’alterno esito dei giudizi di merito e per le peculiarità della vicenda. È stato dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore della L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter
Nel giudizio di cassazione, gli atti digitali rilevanti devono essere depositati in copia analogica con attestazione di conformità, secondo il potere attribuito al difensore dalla disciplina richiamata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dichiarata l’improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è stata notificata telematicamente, per evitare l’improcedibilità del ricorso per cassazione il ricorrente deve depositare le copie analogiche richieste con le relative attestazioni di conformità, compresa quella della relata di notificazione della decisione e del messaggio PEC, necessarie a documentare il perfezionamento della notifica per il destinatario.
- Se la controparte destinataria della notifica è rimasta intimata, l’omessa attestazione di conformità della relata può essere superata depositando l’asseverazione entro l’udienza di discussione; se tale deposito non avviene, e neppure un controricorrente deposita una copia ritualmente autenticata o non disconosce la conformità della copia informale, il ricorso è improcedibile.
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