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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32612/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di dottore commercialista per un anno, nonché esclusione dell'aggravante; il ricorso deduce un unico motivo articolato denunciando carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e presunta errata interpretazione e applicazione degli artt. 290 e 274 c.p.p.; contestazione circa la mancata indicazione dei falsi materiali (fatture, formulari, estratti conto), rilievi sulla mancanza di esigenze cautelari (assenza di proclività, assenza di precedenti, distanza temporale dei fatti) e censura della durata massima della misura interdittiva senza specifica motivazione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché denunciava insieme tutti i vizi della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. senza indicare in quali parti sussistessero carenza, contraddittorietà o illogicità. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità degli indizi rilevando elementi probatori (intercettazioni e conversazioni) che mostrano il ruolo direttivo e la pianificazione da parte della Cannizzaro nella falsificazione di documenti contabili e fiscali destinati alla relazione dei coadiutori dell'A.N.B.S.C.; ha inoltre affermato che il giudice può valutare il pericolo di recidiva in termini prognostici senza esigere la previsione di una specifica occasione di nuovo reato e che la misura interdittiva per un anno era giustificata per allontanare l'indagata dal contesto operativo e impedire interferenze; condanna della ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamata come aggravante collegata alla responsabilità per reati commessi per agevolare l'organizzazione mafiosa (contestata in origine e poi esclusa dal riesame)

  • art. 290 c.p.p.

    Norma riguardante le misure interdittive: la Corte ha ritenuto corretta la scelta di applicare la misura interdittiva (divieto di esercitare la professione) per proteggere l'attività di accertamento e impedire ulteriori interferenze

  • art. 274 c.p.p.

    Previsione delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato: la Corte conferma che il requisito di attualità si valuta prognosticamente e non richiede la previsione di una specifica, imminente occasione di recidiva

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Disciplina i vizi della motivazione impugnabili in cassazione; la Corte ha sottolineato l'obbligo del ricorrente di specificare quali profili di motivazione si contestano, pena l'aspecificità e l'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte con contestuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (richiamata la L. 23/6/2017 n.103 che ha modificato la norma)

  • L. 23/06/2017 n.103

    Modifica normativa richiamata con riferimento all'art. 616 c.p.p. e alle conseguenze economiche dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione il motivo che denunzia vizi della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) deve essere dettagliato: il ricorrente deve indicare con precisione in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o illogica, altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità
  • Le intercettazioni e le conversazioni captate possono costituire materiale indiziario decisivo per il giudice delle misure cautelari se mostrano un ruolo direttivo o organizzativo nell'esecuzione del reato
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.) si valuta con una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione del reato, considerando modalità della condotta, personalità e contesto: non è necessario provare l'esistenza di una specifica, imminente occasione di reato
  • La sostituzione della custodia cautelare (es. arresti domiciliari) con una misura interdittiva può essere giustificata quando sia necessario allontanare l'indagato dal contesto in cui sono maturati i fatti e impedire interferenze con l'attività probatoria o l'uso illecito della professione
  • La durata massima di una misura interdittiva può essere applicata se la motivazione dimostra la sua proporzionalità e la necessità di neutralizzare il ruolo dell'indagato nell'illecito; il giudice deve comunque spiegare la ragione della durata
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), dunque è importante valutare la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di procedere in Cassazione

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