Cassazione Penale, Sentenza n. 20580/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Bonvicini, durante una pausa del suo processo, minacciò Enrica Marisa Vassena, inducendola ad avvalersi della facoltà di non rispondere. La difesa deduceva in cassazione che la Vassena non era stata chiamata come imputata in procedimento connesso (escussa ai sensi dell'art. 210 c.p.p.), ma come testimone assistita ex art. 197-bis c.p.p., e pertanto non avrebbe avuto la facoltà di non rispondere sulla responsabilità altrui, rendendo inidonea la fattispecie di cui all'art. 377-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e inammissibile nella parte in cui introduceva per la prima volta in cassazione la questione circa la qualifica soggettiva del dichiarante. Ha ritenuto che la qualificazione del dichiarante costituisce elemento costitutivo del reato e implicava accertamenti di fatto che dovevano essere svolti dal giudice di merito in sede d'appello; non potendo il giudice di legittimità effettuare tali verifiche sui dati processuali esterni al presente giudizio, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
punisce la condotta induttiva commessa nei confronti di colui che "ha la facoltà di non rispondere"
La norma si applica solo se la persona verso cui è diretta la condotta aveva effettivamente la facoltà di non rispondere (es. coimputati o imputati in procedimento connesso escussi ai sensi dell'art. 210 c.p.p.); tale caratteristica è elemento costitutivo del reato.
Richiamato come la modalità processuale (escussione dell'imputato in procedimento connesso) che consente al dichiarante di conservare la facoltà di non rispondere su fatti altrui; la sussistenza di questa escussione è rilevante per l'applicabilità dell'art. 377-bis.
La veste del testimone assistito non equivale all'escussione come imputato ai sensi dell'art. 210; pertanto, una persona sentita come testimone assistito non conserva la stessa facoltà di non rispondere concernente la responsabilità altrui prevista per l'imputato escusso.
Applicata la regola secondo cui fatti relativi a processi esterni (qualificazione soggettiva del dichiarante nel processo in cui fu minacciato) devono essere provati e valutati in sede di merito; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento di tali fatti non acquisiti nel presente giudizio.
Massime di principio
- La configurabilità dell'art. 377-bis richiede che la persona indotta avesse effettivamente la facoltà di non rispondere: verificare sempre la veste processuale del dichiarante (imputato escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. vs testimone/testimone assistito).
- La qualifica soggettiva del dichiarante, quando incide sulla sussistenza di un elemento costitutivo del reato, va contestata e provata già in sede di merito (appello); non è ammissibile introdurre per la prima volta in cassazione questioni che richiedono valutazioni di fatto o accertamenti probatori.
- Se si intende contestare la rilevanza della veste processuale del dichiarante per l'integrazione del reato, occorre produrre nel giudizio di merito atti e prove relativi al processo esterno (verbali di escussione, qualificazione formale della testimonianza).
- Il giudice di legittimità può valutare problematiche processuali solo nei limiti in cui non richiedono nuovi accertamenti di fatto; questioni che costituiscono elementi costitutivi del reato restano di competenza dei giudici di merito.
- In fase difensiva, è cruciale proporre motivi specifici e circostanziati in appello relativi alla qualificazione della persona che si ritiene sia stata indotta a non rispondere, e richiedere l'acquisizione degli atti del procedimento connesso per dimostrare l'assenza della facoltà di non rispondere.
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