Cassazione Civile, Ordinanza n. 36744/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un'ordinanza della Presidente della Commissione tributaria provinciale di Milano. Dalla sentenza emerge però che il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi all'ultima notificazione alle parti contro cui era proposto, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. La Corte richiama la data di perfezionamento della notifica del ricorso (27/02/2021) e rileva che il deposito è avvenuto oltre il termine. Il ricorrente non si è costituito. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con controricorso. La questione trattata in cassazione è quindi esclusivamente processuale e concerne l'improcedibilità per omesso deposito tempestivo del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c., rilevando che la sanzione processuale è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato quale base del procedimento camerale con proposta del relatore.
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall’ultima notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto
in caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- La verifica del rispetto del termine di deposito va compiuta avendo riguardo alla data di perfezionamento della notificazione.
- L'improcedibilità per omesso deposito tempestivo è una sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione della parte resistente.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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