Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 1951 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Qualificazione della cessione di azienda - Carattere unitario del legame funzionale tra i beni compravenduti - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale di due fatture emesse dalla ditta H., titolare F. M., a favore della F. Srl. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che le operazioni costituissero, nella sostanza, una cessione d'azienda e non una semplice cessione di beni; di conseguenza, le fatture non avrebbero dovuto recare IVA, poiché la cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro. La F. Srl contestava tale qualificazione, sostenendo che i beni ceduti consistevano prevalentemente in arredi, strumenti di modico valore e un'apparecchiatura di valore elevato, senza trasferimento di personale, clientela, avviamento, rapporti giuridici o di un complesso organizzato idoneo a proseguire autonomamente l'attività. In subordine, sosteneva la detraibilità dell'IVA esposta in fattura.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della F. Srl e il ricorso originario, ritenendo manifestamente fondata la contestazione sulla qualificazione dell'operazione. Ha stabilito che la cessione della maggior parte dei beni materiali già appartenuti al cedente non è sufficiente, da sola, a configurare una cessione d'azienda. È necessario dimostrare l'esistenza, tra i beni trasferiti, di un legame funzionale e dinamico, tale da rivelare un complesso unitario e un'organizzazione economica idonea alla prosecuzione dell'attività. Nel caso concreto mancavano elementi economicamente unificanti, quali il trasferimento di personale, clientela, avviamento o rapporti giuridici organizzati. Il motivo subordinato sulla detrazione IVA è stato assorbito. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, lett. b

    Non sono considerate cessioni di beni: ... le cessioni ... che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda

    La cessione d'azienda è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e viene assoggettata all'imposta di registro.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

    Ai fini fiscali rilevano la causa reale e gli effetti concreti dell'operazione, non il nomen iuris o la forma utilizzata dalle parti.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4

    Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore ... è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento

    La norma considera l'azienda come una realtà economica unitaria, comprensiva dei beni che la compongono e dell'eventuale avviamento.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 19

    In caso di trasferimento a titolo oneroso o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l'operazione come non avvenuta

    Il trasferimento di un complesso di beni non è trattato come una cessione ordinaria ai fini IVA quando il complesso è idoneo a consentire la prosecuzione autonoma di un'attività economica.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, n. 21767/2017

    Nella qualificazione di un negozio come cessione d'azienda ai fini tributari ... assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata

    La qualificazione fiscale deve fondarsi sull'analisi complessiva dell'operazione e sull'esistenza di un collegamento funzionale tra i beni trasferiti e l'impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione dell'IVA è ammessa solo quando l'imposta sia stata correttamente applicata a un'operazione effettivamente imponibile; l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa non è automaticamente detraibile.

Massime di principio

  • Per distinguere una cessione di singoli beni da una cessione d'azienda non è decisivo il nome dato al contratto né il numero o il valore dei beni trasferiti.
  • Deve essere verificata l'esistenza di un complesso organizzato e funzionalmente unitario, idoneo almeno potenzialmente a proseguire un'attività economica autonoma.
  • L'assenza di elementi come personale, clientela, avviamento, rapporti contrattuali, autorizzazioni o altri fattori organizzativi può deporre contro la qualificazione come cessione d'azienda, soprattutto quando i beni sono utilizzabili separatamente da qualunque operatore.
  • Il trasferimento della maggior parte dei beni materiali del cedente, considerato isolatamente, non basta a dimostrare una cessione d'azienda se mancano elementi economicamente unificanti.
  • Ai fini fiscali l'Amministrazione può riqualificare l'operazione sulla base della sua sostanza economica, ma deve dimostrare concretamente il legame funzionale e unitario tra gli elementi trasferiti.
  • Se un'operazione è in realtà una cessione d'azienda, l'IVA erroneamente indicata in fattura non diventa automaticamente detraibile per il cessionario; il rimedio ordinario riguarda la restituzione dell'imposta dal cedente e l'eventuale rimborso secondo le regole applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.