Cassazione Penale, Sentenza n. 40513/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (Sez. dist. di Sassari) del 19/12/2023 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di concorso in tentata contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, confermando la condanna per ricettazione commessa il 9/9/2014. Il ricorso in Cassazione deduceva: mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), carenza motivazionale su nuove istanze difensive (art. 585, comma 4 c.p.p.) relative alla richiesta di sostituzione della pena con misure alternative (art. 20-bis c.p.), errata valutazione della possibilità di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria (art. 56-quater L. 689/1981), mancato riconoscimento del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Cassazione: (i) ha respinto il primo, quarto e quinto motivo ritenendoli manifestamente infondati e ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione; (ii) ha accolto i motivi concernenti l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta, tempestivamente formulata, di applicazione delle sanzioni sostitutive/di conversione (art. 20-bis c.p.) e sulla carenza di motivazione in relazione alla conversione in pena pecuniaria (art. 56-quater L. 689/1981), disponendo l'annullamento limitato a tali profili e il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio su tali punti; (iii) ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di ricettazione; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità per tale reato e la Cassazione ha ritenuto condivisibile la valutazione sull'intensità del dolo e la gravità del fatto, escludendo l'applicabilità dell'art. 131-bis nel caso concreto.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione conferma che può essere riconosciuta anche in sede di legittimità se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti, ma nel caso concreto i giudici hanno motivato adeguatamente il diniego per la gravità e l'organizzazione dell'attività illecita.
Criteri di determinazione della pena; i giudici di merito hanno preso in considerazione i parametri previsti e la Cassazione ha ritenuto proporzionato il trattamento sanzionatorio imposto, specie essendo prossimo al minimo edittale.
Regola sulla non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte territoriale ha motivato il diniego in modo congruo richiamando le stesse ragioni per cui è stata esclusa la tenuità.
codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Consente la presentazione di 'motivi nuovi'; la sentenza rileva che la richiesta di applicazione delle sanzioni alternative non doveva essere necessariamente formulata con i motivi nuovi ma, essendo stata tempestivamente avanzata nell'atto di impugnazione, la Corte d'appello era tenuta a pronunciarsi sul punto.
codice di procedura penale, art. 606
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b, c, e richiamate nel ricorso); la Corte verifica la fondatezza dei vari profili di censura ai sensi di tali disposizioni.
art. 20-bis c.p. (riforma Cartabia, norme transitorie)
Prevede sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che, essendo la richiesta stata formulata tempestivamente, la Corte d'appello doveva pronunciarsi sulla sua applicabilità, omessa la quale ha disposto il rinvio.
art. 56-quater, legge 24 novembre 1981 n. 689
Stabilisce il range giornaliero per la determinazione della sanzione pecuniaria (da 5 a 2.500 euro dopo la riforma); la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello sul diniego di conversione per "indisponibilità reddituale" era carente perché non ha considerato l'effettiva possibilità di adeguare il valore giornaliero alla situazione patrimoniale dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 624
Norma richiamata per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità: la Corte ritiene sussistenti le condizioni per tale declaratoria.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere valutata anche in sede di legittimità, ma solo se i presupposti sono immediatamente e chiaramente emergenti dagli atti; in caso contrario la valutazione rimane di merito.
- Se la difesa presenta tempestivamente (anche nell'atto di impugnazione) la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive o di conversione previste dalle norme transitorie (es. art. 20-bis), la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente: l'omessa pronuncia può determinare annullamento e rinvio.
- Il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria richiede una motivazione specifica che consideri il nuovo intervallo giornaliero previsto dall'art. 56-quater L. 689/1981; non è sufficiente un generale riferimento alla "indisponibilità reddituale" senza valutazione concreta della compatibilità economica.
- La valutazione sulla non menzione nel casellario (art. 175 c.p.) deve essere motivata con riferimento ai criteri di gravità e alle circostanze del caso; tuttavia, quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudice è attenuato.
- La Cassazione distingue fra vizi 'interni' di contraddittorietà della motivazione (esaminabili in sede di legittimità) e semplici divergenze di valutazione tra giudici di grado diverso, non rilevanti come vizio di motivazione.
- Quando la Corte d'appello modifica la pena per effetto di declaratoria di estinzione per prescrizione di altri reati, deve comunque motivare il nuovo complesso trattamento sanzionatorio e decidere espressamente sulle richieste difensive rilevanti per la determinazione della pena.
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