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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23964/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione al decreto penale di condanna emesso il 27/06/2022 e notificato il 29/06/2022 per violazione degli artt. 5 lett. b) e 6 della legge 30/04/1962 n.283 (detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione). Il GIP ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività: il termine dei 15 giorni scadeva il 14/07/2022, l'opposizione è stata affidata a un servizio postale privato (ricevuta del privato con data 14/07/2022), ma il plico è stato consegnato a Poste Italiane il 22/07/2022 e pervenuto in cancelleria il 26/07/2022; il giudice ha ritenuto irrilevante il mero momento in cui l'interessato ha consegnato l'atto al servizio postale privato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato che l'opposizione era tardiva sia considerando la data di consegna del plico a Poste Italiane (22/07/2022) sia la data di pervenimento in cancelleria (26/07/2022), entrambe successive al termine del 14/07/2022. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 461, comma 4, cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico dell'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna quando proposta oltre il termine: il Gip ha dichiarato l'opposizione inammissibile ai sensi di questa norma.

  • artt. 5 lett. b) e 6 legge 30 aprile 1962 n. 283

    Norme sostanziali contestate al ricorrente relative alla detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

  • artt. 582 e 583 cod. proc. pen.

    Disciplinano le forme di impugnazione: l'opposizione al decreto penale è impugnazione e può essere proposta anche tramite servizio postale; in linea generale il termine si valuta in relazione alla data di invio.

  • Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b)

    Ha abrogato la riserva dei servizi postali a Poste Italiane, consentendo l'utilizzo di servizi postali privati per la presentazione di atti giudiziari; nonostante ciò, la Corte richiede prova del momento rilevante ai fini del termine (data di effettivo immissione nella rete di trasmissione).

  • Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui, in caso di invio tramite servizio postale, il riferimento temporale è la data di invio e non di ricezione, ove adeguatamente dimostrata.

  • Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018 (ud. dep. 04/01/2019) (giurisprudenza citata)

    Conferma che l'uso di servizi postali privati è consentito in seguito all'abrogazione della riserva a Poste Italiane.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della riduzione o esclusione delle sanzioni conseguenti all'inammissibilità, occorre valutare se la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi a favore del ricorrente.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna è un'impugnazione che può essere proposta tramite servizio postale, compresi i servizi postali privati, ma la tempestività va comprovata con evidenze idonee a dimostrare il momento rilevante dell'«invio».
  • Il riferimento temporale utile per valutare la tempestività è la data in cui l'atto entra effettivamente nella rete di trasmissione postale (o la data di invio certificata dal prestatore che ha l'effettiva responsabilità della spedizione), non semplicemente la data in cui l'interessato ha consegnato l'atto a un intermediario privo di prova di immissione nella rete.
  • Per evitare rischi di inammissibilità è consigliabile utilizzare mezzi di notifica/trasmissione che rilascino prova ufficiale e tempestiva dell'invio (es. raccomandata con ricevuta postale con timbro di accettazione del vettore abilitato, filing diretto in cancelleria o modalità telematiche certe ove ammesse) e inviare gli atti con congruo anticipo rispetto al termine.
  • Se si utilizza un servizio postale privato, conservare documentazione chiara che dimostri la data in cui l'operatore che materialmente si assume la responsabilità della trasmissione ha preso in carico e trasmesso il plico (tracking, ricevute con timbri dell'operatore che effettua la spedizione verso la rete postale).
  • In caso di contestazioni sulla tempestività, il giudice valuta in concreto le prove di invio: la mera consegna a terzi senza prova di effettivo inoltro/non contestabile non è sufficiente.

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