Cassazione Penale, Sentenza n. 29641/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa dell'8/11/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela in relazione al delitto di furto di energia elettrica contestato a Pietro Fortuna. Il Pubblico Ministero aveva operato in udienza una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. (destinazione a pubblico servizio), ma il Tribunale l'aveva ritenuta tardiva rispetto al termine fissato dal d.lgs. n.150/2022 (scadenza 30/03/2023) e, perciò, aveva dichiarato l'improcedibilità del reato. Il Procuratore generale ha denunciato violazione di legge per avere il giudice esercitato un sindacato sulla contestazione suppletiva senza consentire il contraddittorio e senza valutare la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la contestazione suppletiva effettuata dal Pubblico Ministero nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della riforma è ammissibile e può conservarne gli effetti anche quando, per effetto della riforma, sia sopravvenuta una causa di improcedibilità relativa alla querela della parte privata. La Corte ha richiamato l'interpretazione della giurisprudenza (in particolare Sez. 5, Bevacqua) secondo cui la contestazione suppletiva va valutata nella sua efficacia "ora per allora" quando la sopravvenuta improcedibilità dipende esclusivamente dalla mancata iniziativa della parte privata e il P.M. non ha avuto possibilità pratica di integrare l'imputazione prima della scadenza normativa. Ha inoltre ribadito che il giudice non può pronunciarsi anticipatamente con un provvedimento di proscioglimento senza garantire il contraddittorio e senza permettere al P.M. di esercitare la potestà di modificare l'imputazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata nel ricorso; il vizio denunciato concerne il sindacato sul potere del P.M. di contestare suppletivamente. La Corte rileva violazione di legge connessa all'uso improprio del sindacato giudiziale.
Stabilisce i provvedimenti immediati in favore dell'imputato (non doversi procedere, estinzione, proscioglimento). La Corte distingue il diverso statuto tra cause di improcedibilità (procedurali) e cause di estinzione (sostanziali) e precisa che il giudice non può adottare pronunce anticipate in assenza di contraddittorio se ciò impedisce l'esercizio della potestà del P.M.
Riconosce al pubblico ministero, nel dibattimento, il potere/dovere di formulare la contestazione; la Corte lo collega all'efficacia della contestazione suppletiva anche dopo modifiche legislative se fatta nella prima udienza utile.
Introdotto dalla riforma processuale per disciplinare la fase predibattimentale finalizzata anche a integrare la contestazione; la Corte lo cita per spiegare lo scopo della contestazione suppletiva di precisazione delle circostanze contestate.
art. 625 c.p. (comma primo, n.7)
Aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio dei beni oggetto di furto. La Corte precisa che la sussistenza di tale aggravante è valutativa e che la contestazione è evidente quando si addebita l'allaccio diretto alla rete di distribuzione.
Riferito alla correttezza dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.; la Corte osserva che l'azione è stata esercitata legittimamente anche senza iniziale indicazione dell'aggravante.
Regola della querela: la mancata presentazione della querela entro il termine previsto dalla riforma è la causa di improcedibilità invocata dal Tribunale; la Corte distingue la natura di tale improcedibilità rispetto alle cause di estinzione.
d.lgs. n.150/2022 (riforma "Cartabia")
Ha convertito alcuni reati da procedibili d'ufficio a querela di parte e ha fissato termini transitori; la Corte valuta gli effetti temporali della riforma e l'opportunità di consentire al P.M. di integrare l'imputazione nella prima udienza utile.
Richiamato come precedente interpretazione su omessa contestazione di aggravante: la Corte distingue il caso in esame da quello regolato dall'art. 521(2), perché qui la questione riguarda la procedibilità, non un mero elemento aggravante non contestato.
Norma che disciplina l'annullamento con rinvio: la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ai sensi di questa disposizione.
art. 3, 111 e 112 Cost.
Articoli costituzionali richiamati: parità di trattamento (art.3), ragionevole durata del processo e garanzie del giusto processo (art.111) e obbligatorietà dell'azione penale (art.112). La Corte bilancia questi valori nel giudizio sulla legittimità dell'operato del P.M. e sull'efficacia della contestazione suppletiva.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può formulare contestazioni suppletive nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore di modifiche legislative che incidono sulla procedibilità; tale contestazione può produrre effetti anche se il termine per la querela della parte privata è già decorso, quando la sopravvenuta improcedibilità dipenda esclusivamente dall'inerzia della parte privata e il P.M. non abbia avuto possibilità pratica di integrare l'imputazione prima della scadenza.
- Il giudice non può pronunciarsi con un provvedimento di proscioglimento "de plano" senza contraddittorio quando esiste la possibilità, per il P.M., di modificare l'imputazione: va garantito il diritto all'ascolto e la parità delle armi.
- Va distinto il regime dell'improcedibilità (causa di natura processuale collegata alla querela) dalle cause di estinzione del reato (prescrizione, remissione): hanno statuti e conseguenze diverse e non sempre la regola dell'immediata efficacia del proscioglimento per estinzione si applica automaticamente all'improcedibilità sopravvenuta in contesti di riforma.
- Quando l'aggravante contestata incide sulla procedibilità dell'azione penale, il giudice deve valutare le acquisizioni istruttorie sulla base del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non limitarsi a dichiarare la non procedibilità per maturata scadenza temporale senza consentire l'integrazione dell'imputazione da parte del P.M.
- In situazioni di cambiamento normativo (trasformazione di reati da d'ufficio a procedibili a querela) è essenziale considerare la cronologia delle udienze: la "prima udienza utile" dopo la riforma è momento fondamentale per l'esercizio del potere di contestazione suppletiva da parte del P.M.
- Prassi consigliata: il P.M. deve tempestivamente esercitare la contestazione suppletiva alla prima occasione processuale utile; l'imputato e la difesa devono richiedere il tempo necessario per valutare e controbattere la nuova contestazione; il giudice deve evitare pronunce anticipate che compromettano il contraddittorio.
- La mancata iniziale indicazione di un'aggravante da parte del P.M. non invalida necessariamente l'azione penale; è possibile l'"aggiustamento" dell'imputazione nel dibattimento, nel rispetto delle garanzie difensive.
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