Cassazione Penale, Ordinanza n. 33570/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una rapina commessa con volto travisato e con impiego di un coltello, contestando: 1) la valutazione del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, ritenuto inattendibile; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi meramente reiterativi di censure già dedotte in appello e non specifici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile in sede di legittimità e manifestamente infondato; ha ritenuto il quarto motivo manifestamente infondato e anch'esso riproduttivo di questioni già disattese nei gradi di merito.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non va valutata solo con riferimento al profitto conseguito, ma anche considerando la gravità complessiva della condotta; nel caso concreto è stata esclusa per il modo di esecuzione della rapina, con volto travisato e minaccia armata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione delle modalità della condotta, in particolare del particolare uso del coltello per minacciare la vittima.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva della condotta e non del solo profitto ottenuto; l'uso di modalità intimidatorie o violente può escluderne l'applicabilità.
- Le circostanze attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo nei limiti della verifica della tenuta logica della motivazione, non per una nuova valutazione del merito.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti modalità offensive significative, come l'impiego di un'arma per minacciare la vittima.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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