Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2021 del 10/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria chiedendo l'ammissione in prededuzione di un credito di euro 167.061,59, ritenuto collegato a rapporti di subappalto e a fatture relative a lavori eseguiti. Il giudice delegato non aveva ammesso il credito in prededuzione e il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 l.f., aveva rigettato l'opposizione osservando, da un lato, che nella domanda ex art. 93 l.f. non era stato specificato il titolo di prelazione e, dall'altro, che mancavano allegazioni sufficienti sui rapporti tra subappaltatore, appaltatore e stazione appaltante, indispensabili per fondare la prededucibilità ai sensi dell'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 93, 95 e 99 l.f. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che dalla documentazione allegata alla domanda (contratti di subappalto e fatture richiamate) fosse desumibile la volontà di chiedere l'ammissione in prededuzione e che il credito dovesse essere soddisfatto immediatamente perché funzionale alla gestione concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che la censura fosse priva di autosufficienza quanto ai fatti costitutivi della pretesa prededuttiva, perché il ricorso non ricostruiva in modo ordinato né il contratto di appalto a monte né i suoi elementi essenziali. Inoltre, ha applicato il principio della ragione più liquida, rilevando che la questione decisiva era la non spettanza della prededuzione. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite del 2020 sulla posizione del subappaltatore di opere pubbliche, la Corte ha affermato che la disciplina dell'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 opera solo se il rapporto di appalto è ancora pendente; se invece l'appaltatore è fallito o comunque il contratto si è sciolto, il subappaltatore non ha un credito prededucibile ma concorsuale, da soddisfare secondo la par condicio creditorum. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato la ricorrente alle spese, disponendo anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma sull'opposizione allo stato passivo, utilizzata come rimedio avverso il decreto del giudice delegato
art. 93 l.f.
norma sulla domanda di ammissione al passivo, che richiede l'allegazione iniziale dei fatti e del titolo di credito
art. 95 l.f.
fase di esame della domanda di insinuazione, nella quale non è consentita un'integrazione postuma dei presupposti della pretesa se non nei limiti previsti
art. 99 l.f.
norma sull'opposizione allo stato passivo e sui limiti delle deduzioni nel gravame
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
la sospensione del pagamento al subappaltatore/pagamento diretto opera solo nel contesto di un appalto ancora pendente e in bonis; non fonda di per sé la prededuzione dopo lo scioglimento del contratto
art. 81 l.f.
richiamato per affermare che il fallimento determina lo scioglimento del contratto di appalto, se il curatore non subentra
art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalle Sezioni Unite in tema di sorte del contratto di appalto pubblico dopo il fallimento dell'appaltatore
art. 110, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
richiamato per il regime successivo degli appalti pubblici e la successione nella disciplina
art. 216 d.lgs. n. 50/2016
norma transitoria richiamata per delimitare l'applicazione temporale del nuovo codice degli appalti
richiamato come possibile disciplina della continuità dell'impresa nell'amministrazione straordinaria, ma non risultata invocata o accertata nel caso
richiamato come ipotesi eccezionale non accertata nel caso concreto
escluso che la stazione appaltante possa invocare l'eccezione di inadempimento quando il contratto si è già sciolto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può decidere la controversia sulla questione preliminare e più agevole applicando il principio della ragione più liquida, anche se logicamente subordinata, quando essa è decisiva ai fini dell'esito.
- La deduzione di un credito in prededuzione richiede l'allegazione completa dei fatti costitutivi del relativo titolo; in mancanza di autosufficienza del ricorso e di una chiara ricostruzione del rapporto sottostante, la censura è inammissibile.
- La disciplina del pagamento diretto o della sospensione del pagamento al subappaltatore nelle opere pubbliche opera soltanto se il contratto di appalto è ancora pendente; se il rapporto si è sciolto per il fallimento o per altra causa concorsuale, il subappaltatore è un creditore concorsuale e non può pretendere la prededuzione solo in virtù del rapporto di subappalto.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un contratto ancora eseguibile; non è invocabile quando il contratto di appalto si sia già sciolto per effetto della procedura concorsuale.
- Nel sistema concorsuale, in difetto di un titolo di prelazione o di una specifica base normativa, il credito del subappaltatore resta soggetto alla par condicio creditorum e all'ordine delle cause di prelazione.
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