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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04169/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato in Cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato il diniego soprattutto sulla gravità dei fatti in esecuzione, senza dare il dovuto rilievo alla relazione di sintesi che descriveva positivamente il percorso carcerario. Ha inoltre denunciato un travisamento dei fatti per l'indicazione, nell'ordinanza, di una pendenza per tentato omicidio del 2007 in realtà inesistente, derivante da un mancato aggiornamento del registro informatico. La Corte ha però rilevato che il Tribunale aveva comunque considerato gli elementi positivi emersi dalla relazione di sintesi e che l'errore sulla pendenza era irrilevante, perché il diniego era fondato principalmente sull'esito negativo della semilibertà fruita nel 2020 e revocata nel 2021 per fatti imputabili al condannato, oltre che sulla gravità dei fatti in esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito compiuta dal Tribunale di sorveglianza, giudicandola coerente con il principio di gradualità nell'accesso ai benefici extramurari. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    richiamato solo in via generale nella tassonomia di riferimento, non nel testo della sentenza

  • art. 47 ord. pen.

    la decisione riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza

  • art. 94 ord. pen.

    non citato espressamente nel testo, ma il beneficio richiesto è l'affidamento in prova al servizio sociale

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia colpa esclusa, della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve apprezzare la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio a favorire il reinserimento sociale, senza automatismi.
  • Anche in presenza di elementi positivi nel percorso trattamentale del detenuto, il giudice di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o altri esperimenti premiali prima di concedere il beneficio, in applicazione del principio di gradualità.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito del tribunale di sorveglianza quando essa sia sorretta da motivazione non illogica e non manifestamente contraddittoria; l'errore su un dato secondario è irrilevante se il diniego si fonda su ragioni autonome e decisive.
  • La precedente esperienza negativa in una misura alternativa, specie se revocata per fatti imputabili al condannato, può legittimamente incidere in senso ostativo sulla prognosi di affidabilità necessaria per la concessione di un nuovo beneficio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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