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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2623/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (usufruttuario)

La controversia

Due contitolari del diritto di usufrutto, ciascuno per la quota di un mezzo, contestavano l'avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento e attribuita una nuova rendita a due immobili siti in Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Avevano dedotto che l'atto non esplicitava le ragioni della riclassificazione. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione, uno degli usufruttuari, anche quale erede dell'altra, ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata partecipazione al giudizio della nuda proprietaria di uno degli immobili, benché titolare della nuda proprietà mentre i ricorrenti erano titolari dell'usufrutto per metà ciascuno, con conseguente litisconsorzio necessario; 2) violazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, perché la motivazione del classamento non avrebbe indicato le caratteristiche specifiche dell'immobile giustificative della categoria e della classe attribuite; 3) vizio di motivazione per non avere la CTR considerato una precedente variazione catastale conseguente a miglioramenti, ritenuta congrua.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: l'impugnazione del classamento di un immobile in presenza di più titolari di diritti reali impone la partecipazione al giudizio di tutti i contitolari, poiché l'accertamento non può produrre valutazioni divergenti sulla natura del medesimo immobile. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, senza esaminarli nel merito. Ha cassato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma per la rinnovazione del giudizio. Il testo non contiene una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (o comunque tra i contitolari di distinti diritti reali inerenti allo stesso immobile), non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo.

    L'impugnazione del classamento di un immobile richiede la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari o titolari di distinti diritti reali sul bene, quando l'accertamento può incidere in modo unitario sulla qualificazione dell'immobile e non può condurre a esiti divergenti per i diversi contitolari.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Sostiene che il classamento effettuato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, avente la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali dovute al mancato aggiornamento delle rendite catastali all’interno di uno stesso Comune, non è adeguatamente motivato con riguardo all’immobile che ne costituisce l’oggetto, mancando della motivazione relativa alle caratteristiche specifiche di esso che giustificherebbero l’attribuzione della categoria e della classe contestate.

    Il motivo relativo alla motivazione del classamento ex comma 335 è stato dichiarato assorbito; la Corte non ha quindi deciso se l'atto debba indicare le caratteristiche specifiche dell'immobile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è fondato.

    La Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto ai sensi della disposizione, per la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo all'impugnazione del classamento di un immobile, devono partecipare al giudizio tutti i comproprietari e, più in generale, tutti i titolari di distinti diritti reali sul bene, quando l'accertamento è idoneo a incidere unitariamente sulla sua qualificazione e non è ammissibile che produca valutazioni diverse per i singoli contitolari.
  • Se il giudizio di impugnazione del classamento è stato svolto senza la partecipazione di un contitolare necessario, la sentenza e quella di primo grado devono essere cassate e la causa rinviata al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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