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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10468/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promissaria acquirente)

La controversia

Il 19 dicembre 2008 le parti conclusero un preliminare di vendita immobiliare, con stipula del definitivo prevista per il 15 giugno 2009; la promissaria acquirente versò 35.000 euro a titolo di acconto sul prezzo. Dopo il sisma dell’aprile 2009, l’immobile promesso in vendita risultò gravemente danneggiato; inoltre, la promissaria acquirente dedusse di non aver potuto vendere un proprio immobile e di non disporre più delle risorse per acquistare, anche in ragione della diminuzione del valore del bene promesso. Chiese quindi la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e la restituzione dei 35.000 euro. La promittente venditrice si oppose e, in via riconvenzionale, chiese l’accertamento della legittimità del recesso esercitato con la costituzione in giudizio, con diritto di trattenere la somma quale caparra. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 800/2013 depositata il 13 dicembre 2013, accolse la domanda principale e respinse la riconvenzionale, applicando l’art. 67-quater, comma 10, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, ritenuto produttivo della risoluzione di diritto dei preliminari relativi a immobili situati nei Comuni interessati dal sisma e applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti. L’appello della promittente venditrice fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 105/2014 del 29 luglio 2014. Con otto motivi, la ricorrente dedusse: la tardiva introduzione della norma sopravvenuta rispetto alle preclusioni processuali e la sua natura innovativa; la violazione del contraddittorio per mancata possibilità di discutere l’applicazione della norma; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché sarebbe stata dichiarata una risoluzione diversa da quella domandata e fondata su una norma diversa; l’inapplicabilità della disposizione sopravvenuta perché il contratto sarebbe già stato sciolto dal recesso esercitato il 1° dicembre 2010, con conseguente irretroattività e impossibilità di disporre la restituzione dell’acconto; infine, l’asserita gravità dell’inadempimento della promissaria acquirente, per il rifiuto di stipulare il definitivo, e il conseguente diritto della venditrice di recedere e trattenere la somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare nel merito gli otto motivi. Ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., il termine di sessanta giorni per ricorrere decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, se anteriore alla notificazione. Le certificazioni di cancelleria attestavano la comunicazione telematica dell’ordinanza al difensore della ricorrente, con consegna il 29 luglio 2014; il ricorso fu notificato soltanto il 9 febbraio 2015. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in 200 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’impugnazione in cassazione deve proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità o dalla sua notificazione su istanza della controparte, ma solo se anteriore.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nei casi contemplati dall’art. 348-ter deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, se questa precede la notificazione su istanza della controparte.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, quando dovuto.

Massime di principio

  • Nei casi in cui l’appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e sia consentita l’impugnazione in cassazione, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità, se anteriore alla notificazione su istanza della controparte.
  • La comunicazione telematica dell’ordinanza di inammissibilità, quando la ricevuta ne attesti la consegna al difensore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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