Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23092/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per i reati contestati, deducendo un unico motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto di resistenza. La Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché l'asserita erronea qualificazione giuridica non emergeva con immediatezza e, anzi, risultava esclusa dalla lettura della contestazione imputativa.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati come base del provvedimento impugnato, definito con applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 337 c.p.

    indicato tra i reati oggetto di applicazione della pena

  • art. 582 c.p.

    indicato tra i reati oggetto di applicazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando l'errore dedotto non risulti con immediatezza dalla sentenza o dagli atti e richieda una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.
  • Ai fini della proponibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento di applicazione della pena, il vizio deve emergere in modo chiaro e diretto; se la lettura della contestazione esclude l'errore prospettato, il motivo va dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.