Cassazione Civile, Ordinanza n. 07865/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale e il correlato atto sanzionatorio emessi in relazione a importazioni effettuate negli anni 2010-2012 di prodotti a marchio GUESS. L'amministrazione finanziaria sosteneva che le royalties dovute alla licenziante dovessero essere incluse nel valore in dogana delle merci importate e che, inoltre, lo spedizioniere operante come rappresentante indiretto fosse responsabile in solido. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti per la daziabilità delle royalties, in particolare la loro natura di "condizione della vendita", e comunque non provata la consapevolezza dello spedizioniere circa tale obbligo contrattuale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione delle norme civilistiche sull'interpretazione del contratto e delle disposizioni doganali unionali e interne sul valore in dogana e sulle royalties; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, avendo la CTR pronunciato sulla responsabilità del rappresentante indiretto pur in assenza di specifica domanda o motivo della contribuente; 3) violazione dell'art. 201 CDC, motivo assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Sul primo ha osservato che la CTR non aveva esaminato concretamente il contesto contrattuale, limitandosi ad affermazioni generiche sull'assenza di prova del pagamento delle royalties e del condizionamento del venditore/licenziante, mentre dagli atti riportati nel ricorso emergevano clausole rilevanti per verificare se il pagamento delle royalties fosse condizione della vendita e quindi componente del valore doganale. Sul secondo ha rilevato un vizio di ultrapetizione, poiché la CTR aveva deciso sulla responsabilità soggettiva dello spedizioniere-rappresentante indiretto senza che la questione fosse stata devoluta con il ricorso introduttivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per denunciare l'erronea applicazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sul valore doganale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento, utilizzata per dedurre il vizio di extrapetizione.
I canoni ermeneutici devono essere rispettati nell'interpretazione del contesto contrattuale rilevante anche ai fini fiscali e doganali.
art. 29 CDC
Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute.
art. 32, par. 1, lett. c), CDC
Ai fini del valore doganale vanno aggiunti i corrispettivi e diritti di licenza solo se il compratore è tenuto a pagarli come condizione della vendita delle merci e se non sono già inclusi nel prezzo.
art. 157, par. 2, DAC
Il diritto di licenza si aggiunge al prezzo pagato o pagabile solo se si riferisce alle merci e costituisce una condizione di vendita.
art. 159 DAC
Per i marchi di fabbrica il corrispettivo si aggiunge solo se ricorrono i presupposti specifici relativi a rivendita tal quali, commercializzazione con il marchio e assenza di libertà di acquisto da altri fornitori non legati.
art. 160 DAC
Se il pagamento è dovuto a un terzo, la condizione di cui all'art. 157 si considera soddisfatta solo se il venditore o un soggetto a esso legato chiede il pagamento all'acquirente.
art. 143, par. 1, lett. e), DAC
Il rapporto di controllo rilevante tra licenziante e venditore/produttore sussiste quando il primo può esercitare un potere di costrizione o di orientamento sul secondo.
allegato n. 23 DAC
Rileva ai fini della definizione del controllo tra soggetti economicamente collegati nel contesto doganale.
Il giudice non può pronunciare su questioni non devolute dalle parti; la decisione sulla responsabilità dello spedizioniere integra extrapetizione.
art. 201 CDC
Norma evocata come terzo motivo di ricorso, ma non esaminata perché assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- In tema di valore in dogana, le royalties non entrano automaticamente nella base imponibile: l'inclusione richiede la verifica concreta che il loro pagamento sia dovuto come condizione della vendita delle merci importate.
- Quando le merci sono commercializzate con un marchio, la rilevanza doganale delle royalties dipende anche dall'esistenza di un legame rilevante tra licenziante e venditore/produttore e dalla circostanza che il venditore o un soggetto a lui legato richieda il pagamento.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale può essere sindacata se il giudice di merito ha omesso di esaminare le clausole rilevanti o ha fondato la decisione su affermazioni apodittiche.
- Sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice pronuncia su una questione di responsabilità o su un profilo della domanda che non sia stato devoluto dalle parti con gli atti introduttivi o con i motivi di gravame.
- La ricostruzione della fattispecie doganale esige un accertamento puntuale delle clausole contrattuali e dei rapporti tra i soggetti coinvolti, non essendo sufficiente un generico richiamo all'assenza di prova.
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