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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45110/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Torino del 13/04/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Calcagno (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, fatto del 27/09/2014). Il ricorrente deduce la violazione di legge per errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. e dell'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000 (che aumenterebbe i termini di prescrizione di un terzo), sostenendo che il reato non sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità dell'impugnazione per mancata delega ex art. 582 cod. proc. pen. (nell'originale risultava la delega e l'identificazione del delegato). Ha qualificato l'impugnazione come ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., essendo la sentenza stata pronunciata dopo la costituzione delle parti e appellabile ai sensi dell'art. 593 co. 2. Sul merito ha applicato l'art. 17, co. 1-bis d.lgs. 74/2000, ritenendo che per i fatti del 27/09/2014 i termini di prescrizione sono elevati di un terzo e, di conseguenza, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza né nel corso del giudizio. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio; la prescrizione maturerà il 27/09/2024.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la delega alla presentazione dell'impugnazione da parte del pubblico ministero; l'eccezione difensiva è stata rigettata perché nell'originale risultava la delega e l'identificazione del delegato (usciere Elena Gramegna), considerata nota all'ufficio ricevente.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre ricorso immediato per cassazione contro la sentenza di primo grado appellabile; la Corte ha qualificato l'impugnazione del Procuratore come ricorso immediato ex art. 569.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Distinzione tra sentenza pre-dibattimentale e sentenza pronunciata dopo costituzione delle parti: la sentenza resa dopo la costituzione non rientra nel modello della sentenza pre-dibattimentale di cui all'art. 469, quindi è impugnabile nei limiti di legge.

  • art. 593 comma 2 cod. proc. pen.

    Indica i casi di appellabilità delle sentenze di primo grado; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata era appellabile ai sensi di questa disposizione, giustificando il ricorso immediato per cassazione.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"

    La disposizione aumenta del un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000; si applica ai fatti commessi dopo il 17/09/2011. Per il fatto del 27/09/2014 la prescrizione è stata quindi prorogata e non era ancora maturata alla data della sentenza.

  • artt. 157 e ss. cod. pen.

    Norme sul calcolo dei termini di prescrizione e sulle modalità di conteggio; la Corte ha ritenuto che la corretta applicazione congiunta di queste disposizioni e dell'art. 17, co. 1-bis porti a una prescrizione non ancora maturata per il fatto contestato.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 3512 del 28/10/2021)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza dopo la costituzione delle parti non è una sentenza pre-dibattimentale ex art. 469 e può essere appellata nei limiti di legge; principio applicato per qualificare l'impugnazione del Procuratore.

Massime di principio

  • Quando il fatto delittuoso rientra negli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000 e si è commesso dopo il 17/09/2011, i termini di prescrizione vanno aumentati di un terzo ex art. 17 co. 1-bis; ciò può impedire che il reato sia estinto per prescrizione alla data della sentenza.
  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 qualora la sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo la costituzione delle parti e sia appellabile ai sensi di legge; l'impugnazione deve essere valutata come ricorso immediato e non come altro tipo di impugnazione.
  • L'assenza apparente di delega nella copia dell'atto depositata può essere sanata o confutata se nell'originale risulta la delega e il delegato è identificabile negli uffici competenti; l'eccezione difensiva su questo punto può essere rigettata se la delega è documentabile.
  • La corretta determinazione del termine di prescrizione richiede l'applicazione combinata delle norme codicistiche (artt. 157 e ss.) e delle disposizioni speciali (art. 17 co. 1-bis d.lgs. 74/2000); errori nel calcolo possono giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Se la Corte di legittimità annulla per errata valutazione della prescrizione, il giudice di rinvio (Corte d'appello) deve rideterminare la situazione sostanziale e processuale tenendo conto dell'estensione del termine (ad esempio nuova data di maturazione della prescrizione) e procedere al nuovo esame.

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