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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15426/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità dei motivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado in rito abbreviato e poi con sentenza di appello confermata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna, riqualificata nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della pena e, in particolare, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che la censura era generica e aspecifica: il motivo d'appello si era limitato a chiedere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e una generica riduzione di pena, senza confrontarsi con la ratio della decisione di primo grado, che aveva escluso le attenuanti in ragione dei precedenti penali specifici e della personalità dell'imputato. Il ricorso, quindi, non censurava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Indica la fattispecie stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello, nella forma riqualificata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • circostanze attenuanti generiche

    La loro mancata concessione non è censurabile in modo meramente assertivo; occorre una specifica critica alle ragioni poste dal giudice di merito.

  • recidiva

    È stata richiamata come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, in relazione ai precedenti penali specifici dell'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a riproporre richieste o doglianze già formulate in modo assertivo.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può prescindere dall'indicazione della correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i punti effettivamente contestati nel ricorso.
  • La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, se non accompagnata da una critica puntuale alla motivazione di merito che le ha negate, integra una censura aspecifica.
  • La presenza di precedenti penali specifici e la valutazione di una personalità ritenuta allarmante possono essere valorizzate dal giudice di merito per escludere le attenuanti generiche, e tale apprezzamento va specificamente contestato per essere utilmente devoluto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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