Cassazione Penale, Sentenza n. 25962/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che li aveva riconosciuti responsabili del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Alvaro veniva contestato come esponente di vertice della cosca Alvaro, operante anche nel locale di Chivasso, con ruolo apicale documentato da intercettazioni (in particolare una intercettazione ambientale del 5 giugno 2014) e dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia; la Corte d'appello rideterminava la pena a 14 anni e rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna. Callea era accusato di essere associato con ruolo di promotore e organizzatore del locale di Orti in collegamento con la cosca Alvaro; la sentenza d'appello gli infliggeva 12 anni. I ricorsi in Cassazione denunciavano vizi di motivazione, l'inaffidabilità o genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, la inidoneità delle intercettazioni a provare ruoli apicali, la mancata prova del carattere armato dell'associazione, errori nella negazione della continuazione e nella dosimetria/negazione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito circa la credibilità e la convergenza delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, nonché probante la specifica intercettazione del 5 giugno 2014 che confermava posizioni apicali. Ha escluso il travisamento decisivo dei dialoghi e ha considerato adeguata la motivazione sul diniego della continuazione esterna per Alvaro. Ha confermato altresì la valutazione sul carattere armato dell'associazione e il rigetto delle attenuanti generiche; ha condannato il ricorrente Alvaro al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. In sintesi, condanne e piani sanzionatori confermati: Alvaro 14 anni, Callea 12 anni.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata considerando che la partecipazione mafiosa può assumere forma dinamica: capo non solo come vertice assoluto ma anche chi esercita incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo; la prova può fondarsi su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori integrate tra loro
art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
L'aggravante del carattere armato è configurata quando l'affiliato è consapevole della disponibilità di armi o la ignora per colpa; può essere accertata anche richiamando il fatto notorio e precedenti giudicati sulla natura armata delle cosche
Il diniego della continuazione esterna è stato ritenuto legittimo dal giudice di merito: la continuazione richiede identità o continuità di disegno criminoso e la Corte ha valutato che la dislocazione territoriale e la diversa progressione di ruolo frenano l'unicità del disegno criminoso precedente
Il giudice del merito valuta le attenuanti generiche con giudizio di fatto; la Corte ha ritenuto ostativo il precedente specifico del ricorrente e motivazione sufficiente per negare le attenuanti
Norma procedurale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Quest'articolo è stato invocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza temporale delle condotte (applicazione della disciplina pro-tempore), ma la Corte ha ritenuto la deduzione nuova e non decisiva per la legittimità della pena irrogata
Riferita come modifica sanzionatoria; la Corte ha ritenuto che la pena irrogata non ecceda i limiti edittali anche considerando le modifiche normative e che la questione non fosse stata validamente sollevata in appello
Massime di principio
- Le intercettazioni ambientali e le conversazioni fra affiliati possono costituire prova diretta della struttura e dei ruoli dell'associazione mafiosa quando risultino coerenti con il patrimonio informativo del sodalizio; la loro reinterpretazione in Cassazione è limitata salvo travisamenti decisivi
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono valutate nella loro credibilità e nella loro capacità di convergere su fatti individualizzanti; la loro genericità va contrastata mostrando concrete contraddizioni o assenza di riscontri
- Per la configurazione del ruolo apicale non è necessario essere il vertice assoluto: è sufficiente provare l'esercizio di funzioni direttive o decisionali nella vita del gruppo
- La semplice autoproclamazione di ruolo può essere decisiva se confermata da interlocutori e da altri elementi di riscontro; le eccezioni basate su millanteria o conoscenza di microspie richiedono argomentazioni concrete e non generiche
- La circostanza aggravante del carattere armato può essere desunta anche da fatti notori e da precedenti giudicati sul sodalizio quando è ragionevole inferire la disponibilità di armi o la consapevolezza degli affiliati
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la prova di un'unicità del progetto criminoso; cambiamenti territoriali, di ruolo o di contesto possono giustificare la negazione della continuazione
- I giudizi del merito su elementi di fatto quali credibilità dei testi, interpretazione delle intercettazioni e dosimetria della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità o violazione di legge
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25822/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2023 del 15/06/2023
- Sentenza penale · 15 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →