Cassazione Civile, Ordinanza n. 03580/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originaria riguardava domande risarcitorie proposte dalla ricorrente nei confronti di un soggetto fisico e di una società cooperativa agricola, poi rigettate in appello. Avverso la sentenza di secondo grado era stato proposto ricorso per cassazione, già deciso con ordinanza di rigetto. Con il nuovo ricorso la parte soccombente non impugnava la sentenza di merito, ma contestava la validità dell’ordinanza di cassazione n. 33451/2019, deducendone la nullità o inesistenza giuridica per violazione dell’art. 276 c.p.c. e dell’art. 119 disp. att. c.p.c., assumendo che fosse stata pubblicata una minuta diversa da quella approvata dal Collegio, come sarebbe emerso da una successiva proposta di correzione di errore materiale formulata dal relatore/estensore. La ricorrente sosteneva che ciò integrasse un’ipotesi di radicale nullità/inesistenza, con conseguente necessità di rinnovare il giudizio di legittimità sul precedente ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza n. 33451/2019 fosse un provvedimento validamente formato, sottoscritto dal Presidente e regolarmente pubblicato, con decisum e ratio decidendi chiaramente desumibili dalla motivazione. Ha escluso che vi fosse difetto di sottoscrizione, nullità radicale o inesistenza giuridica del provvedimento, osservando inoltre che l’eventuale difformità tra minuta e testo pubblicato non risultava idonea a incidere sul dispositivo, ma al più sulla motivazione. Ha anche rilevato che, una volta esclusa l’inesistenza/nullità del provvedimento, la pretesa di ottenerne la rinnovazione al di fuori dei mezzi ordinari di impugnazione era inammissibile, tanto più perché si trattava di decisione di legittimità ormai coperta da giudicato. Le spese sono state integralmente compensate, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La violazione dedotta non è stata ritenuta idonea a fondare la nullità o inesistenza del provvedimento di cassazione impugnato, essendo emerso che la decisione era stata validamente assunta e sottoscritta.
La disciplina richiamata non consente di trasformare una pretesa difformità della minuta in inesistenza giuridica della decisione, specie quando il dispositivo del provvedimento non risulti inciso.
Il difetto di sottoscrizione che consente di contestare il provvedimento al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione è escluso se la firma del Presidente è presente sull’originale e non vi sono elementi certi di cancellazione intenzionale.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Norma istitutiva dell’ulteriore contributo unificato richiamata in combinato disposto con l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il provvedimento giurisdizionale di legittimità non può essere considerato nullo o giuridicamente inesistente solo perché si assuma una divergenza tra minuta e testo pubblicato, quando il dispositivo sia riconoscibile, la firma del Presidente sia presente e non vi siano elementi certi di incidenza sul decisum.
- L’eventuale errore materiale nella motivazione non legittima, di regola, una rinnovazione integrale del giudizio di cassazione, se non risulta alterato il contenuto decisorio della pronuncia.
- La contestazione di un provvedimento della Corte di cassazione al di fuori dei mezzi ordinari di impugnazione è ammissibile solo in presenza di un vero difetto di sottoscrizione o di un incompiuto esercizio della giurisdizione; non basta una mera allegazione di difformità testuale.
- La parte che deduce la nullità radicale o l’inesistenza di una decisione deve dimostrare in modo specifico e certo che il vizio abbia inciso sul dispositivo o che il provvedimento sia privo degli elementi essenziali della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può compensare integralmente le spese se ricorrono ragioni sufficienti e può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
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