Cassazione Penale, Ordinanza n. 32023/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 24 febbraio 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione precedente, riconoscendo l'assorbimento del reato di cui all'art. 483 c.p. in quello di cui all'art. 496 c.p., con riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 495 c.p., e rideterminando in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 496 c.p. e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, in particolare sull'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che tali doglianze prospettassero genericamente una diversa valutazione del merito, senza formulare effettive censure di legittimità. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione, ma è stato ritenuto inedito, poiché la questione non era stata specificamente devoluta al giudice d'appello e non rientrava tra quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente. Il terzo motivo riguardava la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; è stato dichiarato inammissibile poiché il relativo motivo d'appello era manifestamente generico, con conseguente rilevabilità dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e diretto a ottenere una rivalutazione del merito il motivo relativo alla responsabilità e all'elemento soggettivo; ha considerato nuovo e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione il motivo sull'art. 131-bis c.p.; ha rilevato l'inammissibilità del motivo sulle attenuanti generiche, in quanto il corrispondente appello era stato formulato in modo patentemente generico. Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.
Norme richiamate
La responsabilità per il fatto contestato è stata mantenuta nell'ambito della fattispecie, mentre le censure dell'imputato sono state ritenute generiche e dirette a una rivalutazione del merito.
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'assorbimento del reato previsto da tale disposizione in quello di cui all'art. 496 c.p.
La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto contestato ai sensi di tale disposizione, secondo quanto riportato nella sentenza.
La relativa questione, proposta per la prima volta in cassazione, è stata ritenuta inammissibile perché non devoluta specificamente al giudice d'appello.
Il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile per la genericità dell'appello sul punto.
Le questioni non dedotte nei precedenti gradi, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente, non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
L'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata anche in cassazione quando l'appello sul punto era inammissibile per manifesta genericità.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, anziché individuare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata, sollecita genericamente una diversa valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- Le questioni non dedotte con specificità davanti al giudice d'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado oppure non fosse possibile dedurle anteriormente.
- L'inammissibilità del motivo d'appello per manifesta genericità preclude l'esame della corrispondente censura in cassazione e può essere rilevata anche dal giudice di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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