Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi tributari connessi tra le stesse parti. Nel primo, l'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello contro l'annullamento, da parte della CTP, dell'avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro e tasse sulle concessioni governative, emesso in conseguenza della cancellazione della fondazione dall'anagrafe delle ONLUS. La censura era centrata sulla mancata sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del separato giudizio sulla legittimità della cancellazione ONLUS. Nel secondo ricorso, l'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento dell'atto di cancellazione dall'anagrafe ONLUS, deducendo: (i) nullità per motivazione apparente o contraddittoria; (ii) violazione delle norme sulla nozione di ONLUS e sull'onere della prova, sostenendo che le attività di microcredito e di tutela ambientale descritte dalla CTR non integrassero finalità di solidarietà sociale nei termini richiesti dal D.Lgs. n. 460/1997; (iii) omesso esame del fatto decisivo costituito dallo svolgimento di attività non riconducibili alle fattispecie agevolative. La fondazione si è costituita in entrambi i giudizi resistendo con controricorso.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Sul ricorso relativo all'avviso di liquidazione ha accolto la censura sulla necessaria sospensione del giudizio, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR del Veneto in diversa composizione anche per le spese. Sul ricorso relativo alla cancellazione dall'anagrafe ONLUS ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo; ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, confermando di fatto la legittimità della cancellazione dall'anagrafe ONLUS. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità su questo secondo ricorso sono state compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
Il giudizio tributario deve essere sospeso quando penda un altro giudizio pregiudiziale sulla cui definizione dipende la decisione; la disciplina dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 non esclude l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. ai rapporti interni tra processi tributari.
Limita i casi di sospensione nel processo tributario nei rapporti esterni con la giurisdizione civile, ma non esclude la sospensione necessaria nei rapporti tra giudizi tributari pendenti e pregiudiziali.
artt. 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamati quale parametro della censura sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non apparente.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
artt. 36, comma 2, n. 4, 53 e 61 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente per denunciare difetti della motivazione della sentenza tributaria, censura poi respinta dalla Corte come infondata.
artt. 12 e 14 Preleggi
Richiamati per sostenere che le norme agevolative non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa la riconducibilità delle attività ai requisiti ONLUS.
Disciplinando i requisiti delle ONLUS, è stato interpretato nel senso che la finalità di solidarietà sociale è riconosciuta in modo diverso a seconda dei settori di attività; per alcune attività essa richiede che siano rivolte a soggetti svantaggiati, per altre è immanente; in ogni caso l'attività deve rientrare tassativamente nelle ipotesi previste e l'ente non può svolgere attività diverse se non connesse.
Cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.
Citato nel complesso quale disciplina del processo tributario.
Fonte normativa della disciplina delle ONLUS e delle condizioni per l'iscrizione all'anagrafe unica.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la decisione dipende dall'esito di un giudizio pregiudiziale già pendente tra le stesse parti, il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; non è sufficiente decidere autonomamente su questioni consequenziali se ciò rischia di vanificare la funzione della sospensione necessaria.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire la ratio decidendi e di controllare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre il vizio se la sentenza, pur sintetica, espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.
- Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'anagrafe ONLUS, occorre che le attività svolte rientrino effettivamente e in modo tassativo nei settori previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; non è sufficiente richiamare finalità genericamente solidaristiche se l'attività concreta non coincide con quelle contemplate dalla norma.
- Per le attività ONLUS appartenenti ai settori in cui la solidarietà sociale non è immanente, essa richiede il diretto beneficio a soggetti svantaggiati; se invece l'ente opera verso collettività estere, la cornice agevolativa è limitata agli aiuti umanitari, non estensibili ad attività di mero sviluppo economico o finanziario.
- Le attività connesse possono essere rilevanti solo se strumentali al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali; non sono idonee a fondare il requisito ONLUS attività che si limitino alla ricerca di soggetti terzi da finanziare senza realizzare direttamente i fini primari dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →