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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14487/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di maggiori ritenute IRPEF operate su una liquidazione erogata da una cassa di previdenza per dirigenti in relazione all'anno 2005. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda di rimborso, sul presupposto che sulla parte di prestazione riconducibile ai rendimenti del fondo dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50%. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente a provare l'entità dei rendimenti netti percepiti dal fondo previdenziale; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., poiché la decisione si era limitata ad affermazioni generiche e apodittiche, senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio e senza rendere comprensibile il ragionamento decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza della CTR fosse apparente e quindi nulla, perché non affrontava in modo intellegibile le doglianze dell'Agenzia sulla prova dei rendimenti imponibili e si limitava a una formula generica sulla documentazione prodotta dal contribuente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione operata dal d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente di censurare solo anomalie motivazionali rilevanti come violazioni di legge costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta quando la motivazione sia solo apparente, cioè graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; in mancanza di un argomentare comprensibile e controllabile, la decisione è nulla per motivazione apparente.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in senso restrittivo.

  • D.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La modifica normativa è letta come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    Individua le sole anomalie motivazionali censurabili in cassazione: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • Cass., Sez. U., n. 22232/2016

    La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • Cass. n. 13977/2019

    Conferma il principio sulla nullità della sentenza affetta da motivazione apparente.

  • Cass. n. 9097/2017

    Il vizio ricorre quando il giudice omette di indicare o di approfondire gli elementi posti a base del convincimento, impedendo il controllo sul ragionamento decisorio.

  • Sezioni Unite n. 13642/2011

    È richiamata quale precedente in tema di tassazione al 12,50% delle somme riconducibili all'effettivo investimento sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza, ma solo l'anomalia motivazionale che renda inesistente, apparente o incomprensibile la decisione.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza si risolve in formule generiche o apodittiche e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né di verificare il confronto con le specifiche censure di parte.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere confuso con l'insufficienza argomentativa: se la doglianza principale attiene alla mancanza di una motivazione intellegibile, il relativo vizio va inquadrato come nullità della sentenza per motivazione apparente.
  • In materia tributaria, quando il giudice afferma l'esistenza della prova senza confrontarsi con le contestazioni dell'Ufficio sulla documentazione prodotta, la decisione può essere cassata per difetto di motivazione effettiva e rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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