Cassazione Penale, Sentenza n. 14270/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: (1) violazione dell'art. 156 c.p.p. per mancata notificazione dell'avviso di camera di consiglio al detenuto nel luogo di detenzione (la notifica sarebbe stata eseguita presso il domicilio eletto dal difensore e non mediante consegna della copia al detenuto), nonostante lo status detentionis fosse, secondo la difesa, noto al giudice in forza di un ordine di carcerazione; (2) vizio di motivazione nella negazione del vincolo della continuazione tra precedenti condanne (reati commessi dal 2002/2004 in poi) e reati successivi (estorsioni e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso del 2008 e 2012), laddove la difesa sosteneva che tutti i reati erano riconducibili a un progetto unitario e all'attività del sodalizio Giampà, con utilizzo della forza intimidatrice del vincolo associativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la Sez. U. n. 12778/2020 secondo cui la notificazione all'imputato detenuto deve essere eseguita mediante consegna al detenuto nel luogo di detenzione; tuttavia il giudice ha rilevato che il difensore aveva eletto domicilio il 23/05/2025, l'istanza era del 28/08/2025, l'udienza era fissata il 23/09/2025 e nel verbale dell'udienza dell'8/10/2025 l'imputato risulta 'libero non comparso' e la difesa non aveva eccepito la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale; pertanto la nullità intermedia derivante dalla notificazione al domicilio è stata ritenuta sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la continuazione richiede l'esistenza, sin dall'inizio, di un progetto criminoso unitario e specifico; ha ritenuto che mancassero elementi idonei a dimostrare che le estorsioni del 2008 e del 2012 fossero state previste con la necessaria specificità già alla costituzione del vincolo associativo (2004), rilevando la distanza temporale e la natura contingente degli episodi; quindi la negazione della continuazione è stata correttamente motivata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma riguarda la notificazione degli atti processuali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone la consegna al detenuto nel luogo di detenzione, ma ha valutato nel caso concreto la mancata contestazione in udienza come causa di sanatoria ex art. 184 c.p.p.
Prevede la sanatoria della nullità a regime intermedio quando la parte compare in giudizio senza eccepire la nullità; applicata per ritenere sanata la notificazione eseguita al domicilio eletto senza obiezioni del difensore
Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020 (Rv. 278869-01)
Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869-01
Stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere effettuate mediante consegna al detenuto nel luogo di detenzione anche se è stata dichiarata o eletta residenza/domicilio; la mancata osservanza genera nullità a regime intermedio
art. 81, capoverso, cod. pen.
La continuità tra più delitti richiede un progetto criminoso unitario e specifico anticipatamente formato nella mente dell'agente; la mera strumentalità dei reati al rafforzamento dell'associazione non basta a provare la continuazione
Giurisprudenza di legittimità sulla continuazione (Sez.1 n. 30977/2019, Sez.1 n. 23818/2020, Sez.1 n. 39858/2023 e altre)
Sez.1 n. 30977/2019; Sez.1 n. 23818/2020; Sez.1 n. 39858/2023
Confermano che la continuità non opera automaticamente tra reato associativo e reati 'fine'; il giudice deve verificare che i reati fine fossero programmati all'origine dell'adesione al sodalizio e che siano presenti gli elementi ideativi e volitivi specifici sin dall'inizio
Massime di principio
- La notificazione di atti a un imputato detenuto deve di regola essere eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna della copia al detenuto; la violazione di questa regola determina una nullità a regime intermedio che può essere sanata se la difesa compare in udienza senza eccepire la nullità (art. 184 c.p.p.).
- La conoscenza dello stato di detenzione dal parte del giudice non si presume automaticamente dalla sola allegazione di un ordine di carcerazione: va verificata e, se non contestata tempestivamente, l'irregolarità può essere sanata.
- Il riconoscimento della continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati fine non è automatico; occorre dimostrare che i reati fine erano programmati con specificità sin dall'ingresso nel sodalizio (elemento ideativo e volitivo).
- La distanza temporale tra gli episodi e la loro natura contingente o legata a circostanze imprevedibili sono elementi che ostano al riconoscimento della continuazione.
- Le censure che si limitano a riproporre un diverso apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare errori logico-giuridici specifici, risultano in genere inammissibili o infondate in sede di impugnazione.
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