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Ordinanza

Ordinanza n. 406/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca del nulla osta all’ingresso.

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta all’ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso. Dal testo emerge che il provvedimento di revoca si fonda sulla circostanza che i nominativi dei ricorrenti non risultavano nell’elenco previsto dall’art. 23 del TUI. I ricorrenti hanno inoltre dedotto censure relative al difetto di partecipazione procedimentale, ma non hanno prodotto elementi idonei a confutare l’assenza originaria dei requisiti normativamente richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. In particolare, ha valorizzato il fondamento del provvedimento nella mancata inclusione dei nominativi nell’elenco previsto dall’art. 23 del TUI e l’assenza di prova, da parte dei ricorrenti, della sussistenza ab origine dei requisiti richiesti. Per tale ragione ha ritenuto recessive anche le censure sul difetto di partecipazione, poiché l’accertata mancanza originaria dei requisiti incide sulla rilevanza di tali vizi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 286/1998 (TUI)

    elenco ex art. 23 del TUI

    La mancata inclusione dei nominativi nell’elenco previsto dalla disposizione è stata ritenuta rilevante ai fini della verifica dei requisiti per il nulla osta all’ingresso.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata allegazione o dimostrazione della sussistenza originaria dei requisiti normativamente richiesti per il rilascio di un nulla osta all’ingresso impedisce di ravvisare i presupposti per la sospensione del provvedimento di revoca fondato su tale carenza.
  • Quando la revoca di un nulla osta all’ingresso è fondata sull’assenza ab origine di un requisito sostanziale, le censure relative al difetto di partecipazione procedimentale possono perdere rilevanza ai fini cautelari, in quanto non risultano idonee a superare la carenza sostanziale accertata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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