Cassazione Civile, Ordinanza n. 09738/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode giudiziario)
La controversia
Un locatario di un immobile inserito in una procedura esecutiva immobiliare proponeva opposizione all'esecuzione per rilascio minacciata con precetto emesso dal custode giudiziario. Contestava: a) l'efficacia del titolo esecutivo azionato, cioè l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., perché emesso dopo il decreto di trasferimento e nei confronti di un soggetto diverso dal debitore; b) la legittimazione del custode a notificare il precetto e ad agire per il rilascio; c) l'opponibilità alla procedura del contratto di locazione stipulato prima del trasferimento. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava. In Cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta analiticamente il contenuto, limitandosi a dar conto della vicenda processuale e della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società acquirente dell'immobile, litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dopo avere rilevato la mancata notifica iniziale del ricorso alla società acquirente del cespite, ha disposto l'integrazione del contraddittorio e poi la rinnovazione della notificazione. Tuttavia il ricorrente non ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, necessaria a provare il perfezionamento della notificazione. La Corte ha quindi ritenuto l'inottemperanza all'ordine di rinnovo, applicando il principio secondo cui, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di integrazione/rinnovazione della notificazione del ricorso in cassazione nei confronti del litisconsorte necessario, la sanzione è l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ.
Consente la difesa personale della parte nel giudizio, richiamata solo per qualificare la presenza del ricorrente.
ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ.
Viene indicato come titolo esecutivo azionato dal custode giudiziario per ottenere il rilascio dell'immobile.
ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsorte necessario
Quando manca la partecipazione di un litisconsorte necessario, la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio.
ordinava la rinnovazione della notificazione (ex art. 291 cod. proc. civ.) entro il termine perentorio di trenta giorni
Se la notificazione del ricorso è invalida, la Corte può disporne la rinnovazione entro termine perentorio.
l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato
La Corte ribadisce che la norma si applica anche all'ipotesi di rinnovazione della notificazione disposta ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, se il ricorrente non ottempera all'ordine impartito dalla Corte, la pronuncia è di inammissibilità e non di improcedibilità.
anche un'eventuale nullità di quest'ultimo dovrebbe reputarsi sanata ex art. 156 cod. proc. civ.
Le nullità del deposito telematico possono essere sanate se l'atto è comunque conoscibile e non è derivato pregiudizio alla parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24/12/2012, n. 228
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la controversia richiede la partecipazione di un litisconsorte necessario non evocato, la Corte può ordinare l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione del ricorso; l'inosservanza dell'ordine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La prova del perfezionamento della notificazione a mezzo PEC richiede il deposito della ricevuta di avvenuta consegna; in mancanza, la notificazione non è dimostrata e l'adempimento imposto dalla Corte non può ritenersi eseguito.
- L'interpretazione dell'art. 371 bis c.p.c. è estensiva: la disciplina del deposito del ricorso notificato riguarda non solo l'integrazione del contraddittorio, ma anche la rinnovazione della notificazione disposta ex art. 291 c.p.c.
- Quando il ricorrente non ottempera all'ordine della Corte di rinnovare la notificazione del ricorso, la conseguenza processuale è l'inammissibilità, non la semplice improcedibilità.
- La condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato conseguono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, se dovuti secondo la disciplina applicabile.
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