Cassazione Penale, Sentenza n. 41908/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Bari con due censure principali: (1) vizio processuale relativo alla presunta nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), sostenendo che il pubblico ministero avesse inizialmente prestato consenso e poi lo avesse revocato, e che il giudice che aveva respinto la richiesta fosse incompatibile a partecipare al successivo giudizio con rito abbreviato; (2) vizio nella motivazione della commisurazione della pena, cioè che la rideterminazione della pena base fosse manifestamente illogica ed eccessiva, con rilievo sulla doppia valutazione del fatto (arma carica) sia per negare attenuanti sia per aumentare la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul primo profilo, ha affermato che l'ordinanza del GIP che respinge la richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è impugnabile in Cassazione, che la parte poteva reiterare l'istanza al Tribunale ma ha invece optato per il rito abbreviato rinunciando a tale facoltà, e che l'eventuale incompatibilità del giudice doveva essere dedotta mediante tempestiva istanza di ricusazione, altrimenti si perde il relativo vizio processuale. Sul secondo profilo, ha ritenuto che la motivazione della commisurazione della pena sia adeguata: i giudici del merito hanno valutato coerentemente la gravità del fatto (arma detenuta carica) e il negativo profilo soggettivo (pregresse condanne per reati gravi e specifici), esercitando la discrezionalità consentita dagli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della pena (cd. patteggiamento) respinta dal GIP non è immediatamente sindacabile in Cassazione; la parte poteva riproporre l'istanza al Tribunale. Optando per il rito abbreviato la parte ha rinunciato alla possibilità di rinnovare la richiesta.
La violazione delle norme sull incompatibilità del giudice è rimediabile mediante ricusazione tempestiva; in mancanza della richiesta di ricusazione il vizio si considera implicitamente abbandonato e non può essere dedotto in sede di legittimità.
Richiamato insieme all'art. 34 in tema di incompatibilità: le norme sull'incompatibilità/delega attinenti alla composizione del giudice devono essere utilizzate attraverso i rimedi processuali previsti (ricusazione) e non sono automaticamente causa di annullamento se non tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione/ricusazione.
Fornisce i parametri per la determinazione della pena; i giudici di merito possono valutare dati fattuali (gravità concreta del fatto, pericolosità dell'arma, ecc.) ai fini della commisurazione della pena entro i limiti della legge.
Attribuisce al giudice discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti previsti; la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice di merito sia stata correttamente esercitata nel motivare la pena comminata.
Stabilisce conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale pena accessoria qualificando l'inammissibilità come dipendente da colpa.
Corte Cost., sentenza n. 186/2000 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il GIP respinge una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., quella decisione non è immediatamente sindacabile in Cassazione: la parte può rinnovare l'istanza al Tribunale o scegliere un rito alternativo; la scelta di procedere con altro rito comporta la rinuncia all'impugnazione di quella specifica ordinanza.
- La contestazione dell'incompatibilità del giudice va proposta tempestivamente mediante istanza di ricusazione; l'omissione comporta la perdita del vizio e impedisce di sollevare il motivo in sede di legittimità.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è circoscritto: le questioni di diritto sono esaminate nella correttezza dell'applicazione della legge, mentre la riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria è limitata quando la motivazione del giudice del merito rientra nella normale discrezionalità.
- Nella commisurazione della pena il giudice può valorizzare i medesimi dati fattuali sia per negare attenuanti non definite sia per determinare una pena base maggiore, purché la motivazione sia coerente e non configurante una doppia valorizzazione contrastante di circostanze 'definite' (vietata).
- La discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio deve rispettare i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; le scelte motivate in relazione alla gravità concreta del fatto e al profilo soggettivo del reo sono difficilmente rimproverabili in sede di legittimità se ancorate a dati fattuali.
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