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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39628/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal 09/07/2012 all'11/12/2012 per i reati contestati (associazione a delinquere e false certificazioni). L'imputato è stato poi assolto con sentenza del Tribunale di Napoli del 05/12/2018, divenuta irrevocabile il 20/04/2019, per non essere coinvolto nelle singole vicende di falsa certificazione. Il ricorrente ha contestato il travisamento delle risultanze probatorie (in particolare l'erronea lettura dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.) e l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 314 c.p.p., evidenziando che la condotta dell'istante (in particolare la conversazione intercettata n. 813 del 16/01/2010 in cui Maistrini forniva all'intermediario dettagli necessari per la compilazione di un certificato di morte) era idonea, oggettivamente e prevedibilmente, a creare la falsa apparenza di una partecipazione al contesto di certificazioni false, integrando una colpa grave che esclude il diritto all'indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare se la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo. La valutazione deve essere autonoma rispetto al giudizio penale e basata su un giudizio ex ante di prevedibilità (parametro dell'id quod plerumque accidit).

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Riferimento all'interrogatorio di garanzia: il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio è stato valutato dalla Corte territoriale come elemento probatorio rilevante nella ricostruzione dei rapporti con l'intermediario.

  • art. 416, art. 110 e art. 479 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati originariamente contestati (art. 416: associazione a delinquere; art. 110: concorso; art. 479: falsificazione o attestazioni false nei certificati). Sono le contestazioni che hanno fondato la misura cautelare, la cui apparente sussistenza, anche se poi esclusa nel processo di merito, è stata ritenuta non priva di causa per effetto della condotta del ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale, senza rivalutare in toto il merito penale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro)

    Conferma dell'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e dell'ampia libertà del giudice della riparazione nella valutazione del materiale probatorio ai fini civili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta in via autonoma e ex ante se la condotta del detenuto integri dolo o colpa grave che abbia contribuito a determinare la misura: non è un riesame del merito penale.
  • La "colpa grave" rilevante per escludere l'indennizzo è quella oggettiva: una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, poteva prevedibilmente indurre l'Autorità giudiziaria a intervenire coercitivamente.
  • Intercettazioni e scambi documentali che dimostrino un ruolo attivo nel predisporre o agevolare certificazioni (es. fornire dettagli necessari per un certificato di morte e organizzare la consegna) possono costituire elemento idoneo a escludere il diritto alla riparazione.
  • Ammettere rapporti o relazioni con intermediari implicati in pratiche potenzialmente illecite, anche se non si configura una responsabilità penale definitiva, può essere valutato come comportamento contributivo alla falsa apparenza di reato.
  • Chi chiede la riparazione deve dimostrare l'assenza di una propria condotta idonea a determinare, oggettivamente, l'adozione della misura: il processo civile di riparazione pesa la causa della detenzione secondo criteri autonomi rispetto al processo penale.

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