Cassazione Penale, Ordinanza n. 35998/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per furto aggravato. Ha dedotto vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, censurando in particolare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuti non adeguatamente motivati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i plurimi precedenti penali e le modalità del fatto, considerate aggressive e insidiose. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sulla dosimetria della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e osservando che la pena finale era ampiamente al di sotto del medio edittale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il giudice di merito può motivare la graduazione della pena richiamando i criteri legali di commisurazione, anche con formule sintetiche, purché emerga il riferimento ai parametri rilevanti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a considerare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con formule sintetiche, purché la pena irrogata non si discosti in modo rilevante dalla fascia edittale media.
- Quando la pena irrogata è contenuta in misura non eccedente il medio edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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