Cassazione Penale, Sentenza n. 25405/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per tre truffe. Il difensore deduceva: (i) assenza di legittimazione a proporre querela da parte degli utenti indotti (sostenendo che la societa' Antenore fosse l'unica persona offesa titolare della querela, poiche' gli utenti non avrebbero subito un danno patrimoniale); (ii) mancata prova degli artifici e raggiri e dell'ingiusto profitto poiche' la societa' Antenore avrebbe autonomamente deciso le migrazioni contrattuali e versato le provvigioni, omettendo altresi' di comunicare i subingressi; (iii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale tenuto dall'imputato.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto: (1) infondato il motivo sulla querela: gli utenti indotti a sottoscrivere contratti non voluti hanno subito una lesione dell'autonomia contrattuale, configurante danno patrimoniale idoneo a farli rientrare nella qualifica di "persona offesa" e quindi legittimati a proporre querela; (2) inammissibile la richiesta di rivalutazione della prova e della sussistenza degli artifici e dell'ingiusto profitto poiche' concerne valutazioni di merito riservate ai giudici di merito; la Corte di merito ha correttamente individuato gli artifici (esibizione di documenti, induzione a credere di essere agenti Enel e confezionamento di contratti falsi) e risultano pagate le provvigioni; (3) inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche: il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi di riscontro, la cui mancanza giustifica il diniego. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Consente il procedimento con contraddittorio scritto; indicato per spiegare la modalita' di celebrazione del giudizio in Cassazione
Richiamato nel quadro della disciplina sulla persona offesa e sul diritto di querela; la sentenza chiarisce che la persona offesa e' il titolare del bene giuridico protetto dalla norma
Norma che definisce il reato di truffa; la Corte ha interpretato che il danno per truffa puo' includere la lesione dell'autonomia contrattuale, con natura patrimoniale
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il riconoscimento richiede elementi positivi
Richiamato implicitamente perche' la censura relativa alla valutazione della prova in Cassazione riguarda i limiti dell'impugnazione di legittimita' e la necessita' di rispettare il principio di autosufficienza
Norma che permette di condannare la parte privata che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese; applicata con condanna del ricorrente alle spese del procedimento
Massime di principio
- In caso di truffa, la qualifica di "persona offesa" non si limita al solo soggetto che materialmente subisce l'operazione economica: chi subisce una lesione dell'autonomia contrattuale (indotto a concludere un contratto non voluto) puo' essere considerato titolare del danno patrimoniale e quindi legittimato a proporre querela.
- La Corte di Cassazione non puo' rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove compiuta dai giudici di merito; le censure che richiedono una rivalutazione della prova sono inammissibili se proposte in Cassazione.
- Per la configurazione dell'ingiusto profitto nella truffa e' rilevante l'effetto patrimoniale conseguito dall'autore e il collegamento causale con l'azione fraudolenta; la mera autonomia decisionale della societa' che riceve i contratti non esclude automaticamente il profitto dell'agente se risultano pagate provvigioni riferibili all'attivita' fraudolenta.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione; la mera assenza di elementi negativi della personalita' non impone la concessione automatica delle attenuanti.
- Se la querela e' presentata da un soggetto che non e' persona offesa secondo la norma, essa e' priva di efficacia; pertanto e' fondamentale individuare il titolare del bene giuridico protetto per stabilire la legittimazione a querelare.
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