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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27010/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano le sentenze di merito che li avevano condannati per fatti occorsi nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2022: a Dario Sarcina venivano contestati omicidio (capo 1, art. 575 c.p.) e soppressione del cadavere (capo 2, artt. 110, 411 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61, 1° comma, n. 2); a Cosimo Damiano Borraccino venivano contestati, in concorso, la soppressione del cadavere (capo 2) e il favoreggiamento personale (capo 3, art. 378 c.p.). Le impugnazioni in Cassazione si fondavano su più censure: insufficiente e contraddittoria motivazione, vizio nella valutazione del processo indiziario, inutilizzabilità di sommarie informazioni (artt. 63-64 c.p.p.), illegittima acquisizione/tabulati telefonici e dedotta illegittimità dell'uso dei dati GPS, erronea qualificazione giuridica (richiesta di riqualificazione in omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p.) e vizi nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di entrambi gli imputati e confermato le sentenze di merito. In particolare la Corte ha ritenuto congruo e corretto il vaglio del compendio indiziario svolto dai giudici di merito (valutazione individuale e poi olistica degli indizi: videosorveglianze, tracciati GPS e tabulati telefonici, riscontro biologico, ritrovamento degli occhiali, ferite compatibili sulla mano del Sarcina, acquisto di carburante da parte di Borraccino, tentativi di cancellare registrazioni), ha dichiarato utilizzabili le sommarie informazioni rese a Sarcina nella fase in cui non era ancora indagabile, ha ritenuto utilizzabili i tabulati e il tracciamento GPS (anche come prova atipica) e ha respinto le richieste di riqualificazione dell'imputazione e le doglianze sulla motivazione e sulla pena. Ne è conseguita la conferma delle condanne con le statuizioni civili e accessorie; per Dario Sarcina la pena confermata risultava pari a diciotto anni e otto mesi di reclusione (quantificazione e motivazione dosimetrica giudicate corrette).

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che configura il reato di omicidio: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di movente specifico, la prova indiziaria e gli elementi oggettivi consentivano di inferire l'animus necandi e di imputare a Sarcina il delitto previsto da quest'articolo

  • artt. 110 e 411 cod. pen.

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 411 (soppressione di cadavere): la Corte ha ritenuto provato il concorso nella distruzione del cadavere (combustione) e l'operatività dell'art. 110 per la cooperazione tra Sarcina e Borraccino

  • art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Aggravante del nesso teleologico (reato commesso per eseguirne o occultarne un altro): la Corte ha ritenuto sussistente il nesso strumentale fra omicidio e soppressione del cadavere, applicando l'aggravante anche quando la condotta 'mezzo' è stata posta in essere da un coautore diverso dall'autore del reato-fine

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento personale: la Corte ha valutato e comunque escluso per Borraccino la qualificazione limitata al solo favoreggiamento, ritenendo invece provato il suo concorso nella soppressione del cadavere

  • art. 584 cod. pen.

    Omicidio preterintenzionale: invocato dalla difesa come riqualificazione possibile; la Corte ha escluso tale riqualificazione ritenendo che gli elementi oggettivi dimostravano l'animus necandi

  • art. 63 e art. 64 cod. proc. pen.

    Norme sulle garanzie nell'assunzione di dichiarazioni: la Corte ha ritenuto utilizzabili le sommarie informazioni rese da Sarcina nella fase in cui non era ancora indagabile, osservando che per l'inutilizzabilità ex art. 63 comma 2 occorrono già precisi indizi di reità al momento dell'audizione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità degli atti: la Corte ha ricordato che l'omesso deposito di decreti autorizzativi è nullità a regime intermedio, ma nel contesto del rito (in particolare per l'abbreviato) e tenuto conto delle produzioni successive e degli oneri probatori difensivi, l'acquisizione posteriore dei decreti e l'uso dei tabulati non hanno inficiato il giudizio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sull'accertamento indiziario: la Corte ha applicato il principio secondo cui il giudice deve valutare gli indizi singolarmente (precisione, attitudine) e poi unitariamente per verificare se, nell'insieme, superino le alternative e consentano la prova logica

Massime di principio

  • Nel processo indiziario il giudice deve valutare ciascun indizio singolarmente (precisione e attitudine dimostrativa) e quindi procedere a un esame olistico: più indizi deboli possono formare una prova logica se, unitamente, escludono spiegazioni alternative ragionevoli
  • L'assenza di movente non impedisce la condanna se gli elementi oggettivi e indiziari (modalità del fatto, contesto, mezzi, comportamenti successivi) consentono di inferire l'animus necandi
  • Le sommarie informazioni rese prima che emerga lo status di indagato sono utilizzabili; l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. richiede la sussistenza, al momento dell'audizione, di precisi indizi di reità
  • L'omesso deposito formale di decreti (es. autorizzazioni per tabulati) è una nullità intermedia che può essere sanata o superata in relazione al rito e al comportamento difensivo; nel rito abbreviato la valutazione delle nullità è più restrittiva
  • I dati di geolocalizzazione GPS dell'autovettura costituiscono mezzo di ricerca della prova atipico e, se sporadici e non massivi, sono generalmente utilizzabili anche senza autonoma autorizzazione del giudice
  • L'aggravante del nesso teleologico (art. 61, n.2) può operare anche quando la condotta strumentale è posta in essere da un soggetto diverso dall'autore del reato-fine, purché esista una strumentalità funzionale tra i reati
  • Il tentativo di alterare o ostacolare le indagini (es. richiesta di cancellazione di registrazioni, denuncia di furto del veicolo per evitare accertamenti) costituisce elemento indiziario rilevante nella valutazione complessiva della responsabilità

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