Cassazione Penale, Sentenza n. 28263/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato in via definitiva che, davanti al giudice dell'esecuzione, ha chiesto dichiararsi la non esecutività della sentenza di condanna per asseriti vizi della dichiarazione di contumacia e dell'estratto contumaciale, con contestuale restituzione nel termine per proporre impugnazione. In subordine ha dedotto la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e ha richiamato anche una sospensione del processo collegata alla normativa emergenziale per il terremoto del 2012. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza de plano. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 666 c.p.p., perché il giudice avrebbe deciso de plano senza fissare l'udienza camerale e senza contraddittorio; 2) incompetenza funzionale del Tribunale di Mantova, sostenendo che sulla restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. avrebbe dovuto provvedere la Corte d'appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175, comma 2, c.p.p., per omessa pronuncia sulla restituzione in termini secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la questione non rientrava tra quelle per le quali il giudice dell'esecuzione può provvedere de plano. Trattandosi di un'istanza che attiene all'esecutività del titolo e non a una delle ipotesi tassative di cui all'art. 667 c.p.p. richiamate dall'art. 676 c.p.p., il giudice, superata la verifica preliminare di ammissibilità, avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria delle parti ai sensi degli artt. 127 e 666 c.p.p. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Regola il procedimento ordinario di esecuzione: il giudice può dichiarare inammissibile la richiesta senza udienza solo se manifestamente infondata o reiterativa; negli altri casi deve fissare l'udienza camerale con contraddittorio.
Richiamato come disposizione della fase esecutiva insieme alle norme successive che individuano il giudice e le sue competenze.
art. 181-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato per i criteri di individuazione del giudice e delle competenze nell'esecuzione.
Per le materie tassativamente indicate la decisione avviene di regola senza formalità con ordinanza, impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice.
Per le questioni di sua competenza rinvia al rito previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p. solo nei casi espressamente contemplati.
Richiamato quale modello del procedimento camerale da celebrarsi quando non ricorre l'ipotesi di decisione de plano.
Invocato dalla difesa come base della richiesta di restituzione in termini; il ricorso è stato accolto per vizio procedurale, non per una decisione di merito sulla sua applicabilità.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Citato tra le norme attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione soggette al rito ordinario dell'art. 666 c.p.p.
Richiamato nel novero delle ipotesi speciali trattate dall'art. 667 c.p.p.
Richiamato per la disciplina del provvedimento conclusivo del procedimento camerale di esecuzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il giudice può decidere de plano solo nei casi tassativi in cui la legge lo consente espressamente; fuori da tali ipotesi, una volta superato il vaglio preliminare di ammissibilità, deve fissare l'udienza camerale con contraddittorio tra le parti.
- L'inammissibilità senza udienza è consentita soltanto quando la richiesta sia manifestamente infondata o riproponga un'istanza già respinta; in assenza di tali condizioni, la decisione assunta senza camera di consiglio è affetta da violazione del rito.
- Le questioni che attengono all'esecutività del titolo esecutivo non rientrano automaticamente tra le materie per le quali è ammessa la decisione de plano ex art. 667 c.p.p., sicché il giudice deve verificare se ricorra una specifica previsione normativa che consenta quel modulo decisorio.
- Quando l'ordinanza è stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, il rimedio è l'annullamento con rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio.
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