Cassazione Penale, Sentenza n. 34319/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di L'Aquila (decreto 02/05/2022, confermato 21/04/2023). Hanno dedotto errata applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 e contraddittorietà di motivazione, sostenendo che la successiva sentenza irrevocabile di assoluzione (Tribunale di Lanusei, 22/06/2023) per reati tributari (artt. 2, 10-bis, 10-quater d.lgs. 74/2000, commessi nel giugno-luglio 2015) avrebbe fatto venir meno le ragioni della confisca e avrebbe dovuto comportare la revoca o quantomeno la riduzione proporzionale dei beni confiscati (in particolare per un credito d'imposta di €253.036,00 riferito alla Marea s.r.l.). Denunciano inoltre presunta contraddittorietà sul punto dell'acquisto "a costo zero" delle quote sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché il motivo era generico e manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 può essere concessa solo se la sentenza penale definitiva sopravvenuta esclude "in modo assoluto" i presupposti della confisca: l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale impedisce che una semplice assoluzione, soprattutto se riferita a fatti diversi da quelli che hanno fondato la misura di prevenzione, determini automaticamente la revoca. Nel caso concreto, il giudice della prevenzione aveva fondato la confisca su altre condotte (condanne per bancarotta fraudolenta e falsità ideologica e vicende associative con reati successivi), mentre l'assoluzione riguardava reati finanziari diversi e quindi non ha inciso sul giudizio di sproporzione e pericolosità sociale. Anche la questione del credito d'imposta e del presunto "costo zero" dell'acquisto era già stata esaminata nella procedura di prevenzione e non poteva essere riaperta con la revocazione senza nuovi elementi sopravvenuti. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, comma 1, lett. b)
la revocazione ... può essere richiesta ... quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano "in modo assoluto" l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca
La revocazione è ammessa solo se la sentenza penale definitiva sopravvenuta esclude in modo assoluto i presupposti su cui si è basata la confisca; un'assoluzione riferita a fatti diversi o non risolutiva rispetto alle esigenze probatorie del giudice della prevenzione non basta.
codice di procedura penale, art. 630 e ss.
Indicano le forme e le modalità procedurali per proporre istanza di revocazione nella materia della confisca di prevenzione; la revocazione segue il rito previsto per i procedimenti di cui agli artt. 630 e seguenti.
codice di procedura penale, artt. 610 comma 1 e 5 e 611 comma 1
Norme sul contraddittorio e sulla richiesta di trattazione orale: nel caso di specie il procedimento si è celebrato in contraddittorio scritto per mancata rituale richiesta di trattazione orale.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti (erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione).
d.lgs. 6 aprile 2000, n. 74, artt. 2, 10-bis, 10-quater
Norme penali tributarie che definiscono i reati per i quali il ricorrente era stato poi assolto; la sentenza di assoluzione riguarda queste fattispecie, ma la cassazione ha ritenuto che esse non coincidessero con i fatti che avevano fondato la confisca.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e la misura pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento.
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 richiede che la sentenza penale sopravvenuta escluda "in modo assoluto" i presupposti della confisca: non basta una generica assoluzione.
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: una pronuncia penale favorevole non comporta automaticamente la revoca della misura di prevenzione se non investe esattamente gli stessi fatti e le stesse ragioni di pericolosità.
- Non è possibile usare la revocazione per riaprire questioni di fatto già esaminate nella procedura di prevenzione: occorrono elementi sopravvenuti e specifici non già proposti o valutati nel giudizio originario.
- Se la sentenza penale riguarda fatti diversi da quelli che hanno costituito il fondamento della confisca (diversa natura temporale o materiale delle condotte), tale sentenza è irrilevante ai fini della revocazione.
- Per aumentare le possibilità di successo in istanze di revocazione è necessario dimostrare concretamente e documentalmente il nesso diretto tra il giudicato penale e i presupposti della misura di prevenzione, evidenziando l'esclusione assoluta degli elementi che avevano giustificato la confisca.
- Ricorsi generici o che ripropongono fatti già valutati espongono alla declaratoria di inammissibilità e all'addebito delle spese e delle somme a favore della Cassa delle ammende.
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