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Ordinanza

Ordinanza n. 418/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) dello stato di avanzamento lavori straordinario, trasmesso il 15/01/2024 dal Comune di Zibido San Giacomo (MI) e avente a oggetto la revisione dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 delle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL dell'appalto di “efficientamento energetico Municipio Zibido San Giacomo - Piazza Roma, 1- riqualificazione impiantistica della centrale termica del Municipio di Zibido” (CIG 9559528410); b) di ogni altro preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto della soc. ricorrente ad ottenere una corretta revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 1 OVVERO, IN SUBORDINE, ove mai i su indicati atti non siano ritenuti conclusivi del procedimento di revisione ex art. 26 D.L. 50/2022, previa conversione del rito PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' EX ARTT. 31 E 117 C.P.A. del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Zibido San Giacomo sulla richiesta della soc. ricorrente, presentata il 26/10/2023 e poi reiterata il 05/12/2023 ed il 18/01/2024, di revisione ex art. 26 D.L. 50/2022 dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 1 e per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Zibido San Giacomo di provvedere sulle predette istanze e/o, comunque, di provvedere alla revisione ex art. 26 D.L. 50/2022 stante l'obbligo in tal senso posto dal citato articolo;

Giustizia amministrativa202400673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: stato di avanzamento lavori straordinario relativo alla revisione dei prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 delle lavorazioni contabilizzate nel primo SAL, nonché, in subordine, il silenzio-inadempimento sulle istanze di revisione prezzi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato lo stato di avanzamento lavori straordinario trasmesso dal Comune, contestando la correttezza della revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo SAL dell'appalto per l'efficientamento energetico e la riqualificazione impiantistica della centrale termica del municipio. In via subordinata, qualora l'atto non fosse stato ritenuto conclusivo del procedimento, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di revisione prezzi presentate il 26 ottobre 2023, reiterate il 5 dicembre 2023 e il 18 gennaio 2024, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti né una valutazione nel merito della correttezza della revisione.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della controversia. Rilevato che dal giugno 2024 non risultavano depositati atti o documenti, ha disposto incombenti istruttori nei confronti di entrambe le parti. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro il 6 maggio 2026, se permanga l'interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione della vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati, indicando eventuali fatti, provvedimenti o atti sopravvenuti rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale della parte. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. 50/2022

    Disciplina invocata per la revisione dei prezzi delle lavorazioni dell'appalto pubblico; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione proposta in via subordinata per la declaratoria di illegittimità del silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio-inadempimento.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre conseguenze processuali dall'inerzia della parte rispetto agli incombenti istruttori, inclusa l'eventuale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità in caso di mancata dichiarazione sulla permanenza dell'interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva una prolungata inerzia processuale e necessita di verificare l'attualità dell'interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente se tale interesse persista e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto della controversia.
  • La mancata ottemperanza all'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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