Cassazione Penale, Sentenza n. 27832/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS per 2 anni dopo proscioglimento per vizio totale di mente. Censure: 1) omissione di sospensione del processo per incapacità (art. 71 c.p.p.) e mancata considerazione di perizie difensive che avrebbero accertato capacità di stare in giudizio; 2) mancata valutazione corretta della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 203 e 133 c.p. (principio di attualità, valutazione globale delle circostanze) e duplicazione di misura mentre era già in esecuzione altra misura REMS; richiesta, in subordine, di misura non detentiva e nuova perizia.
La decisione
Ricorso rigettato. Il primo motivo è inammissibile perché esula dalla competenza del tribunale di sorveglianza (limiti dell'art. 680 c.p.p. sulle impugnazioni relative alle misure di sicurezza); la censura sulla pericolosità sociale è infondata: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione congiunta degli elementi medico-psichiatrici e dei parametri dell'art. 133 c.p. (numerosi trattamenti psichiatrici inefficaci, rifiuto delle cure, vasta serie di reati violenti e ripetute evasioni), per cui la prognosi di pericolosità e la scelta della REMS sono proporzionate. Condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ordine di omettere dati identificativi in caso di diffusione (art. 52 d.lgs. n.196/03).
Norme richiamate
Limita la competenza del tribunale di sorveglianza alle impugnazioni concernenti le sole disposizioni sulla misura di sicurezza; questioni estranee a tale perimetro (es. sospensione per incapacità) risultano inammissibili davanti al tribunale di sorveglianza.
Richiama l'obbligo di valutazione congiunta delle circostanze dell'art. 133 c.p. per la determinazione della pericolosità sociale e della misura di sicurezza.
Elenca le circostanze da esaminare (personalità, gravità del reato, precedenti, modalità del fatto ecc.); il giudice deve compiere una valutazione globale e aggiornata della pericolosità.
L'obbligo di unificazione di misure concorrenti opera solo quando le misure siano tutte in esecuzione e i provvedimenti siano divenuti definitivi; non sussiste obbligo di unificazione per misure non esecutive o non definitive.
Norma sulla sospensione del processo per incapacità di partecipare coscientemente; la Corte osserva che la relativa impugnazione deve essere proposta al giudice della cognizione se connessa anche ad altri 'capi' della decisione.
Richiamata nella doglianza sulla capacità di stare in giudizio; la valutazione delle perizie è rimessa al giudice, che può preferire una diagnosi se motivatamente supportata.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali coinvolte nelle censure sulla utilizzabilità delle consulenze tecniche e sulle possibili nullità/formalità del processo.
Richiamata nel contesto delle censure sulla nomina e valutazione dei consulenti tecnici; il giudice valuta le risultanze peritali nel complesso probatorio.
Indica i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) e c) usate per dedurre violazione di norme sostanziali e processuali; la Corte valuta la congruità e ammissibilità delle doglianze.
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare inammissibile il motivo attinente alla sospensione del processo, per incompetenza del rimedio processuale utilizzato.
Indicata come il rimedio corretto per impugnare questioni attinenti alla sospensione del processo (giudice della cognizione).
art. 345 comma 2 cod. proc. pen.
Citata dalla difesa per sostenere che l'eccezione di incapacit� processuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato del processo; la Corte osserva tuttavia i limiti di competenza del rimedio invocato.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte soccombente.
Imposizione di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della privacy.
Massime di principio
- Il sindacato del tribunale di sorveglianza sulle misure di sicurezza è limitato: non può essere usato per impugnare, davanti a quel giudice, questioni processuali estranee alla misura (es. sospensione per incapacità) che devono essere proposte al giudice della cognizione.
- La pericolosità sociale va valutata secondo il principio di attualità e in modo globale, congiungendo elementi clinici (perizie, storia terapeutica, adesione alle cure) e elementi di natura penalistica (gravità dei reati, recidiva, modalità, escalation, precedenti e condotte successive).
- Il giudice può preferire una perizia rispetto ad altre se motiva in modo coerente e fondato la scelta, specie quando le perizie difensive risultano incongrue rispetto all'insieme delle risultanze (comportamento successivo, rifiuto delle cure, reiterazione di reati violenti).
- L'applicazione o la duplicazione di misure di sicurezza deve essere valutata rispetto all'esistenza e all'esecuzione di provvedimenti già definitivi: l'unificazione prevista dall'art. 209 c.p. opera solo per misure tutte in esecuzione e definitive.
- In caso di soggetto con decorso terapeutico discontinuo o resistenza al trattamento e con rilevante escalation criminale violenta, la collocazione in REMS può essere ritenuta proporzionata sia per esigenze di cura sia di contenimento della pericolosità.
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