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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27832/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS per 2 anni dopo proscioglimento per vizio totale di mente. Censure: 1) omissione di sospensione del processo per incapacità (art. 71 c.p.p.) e mancata considerazione di perizie difensive che avrebbero accertato capacità di stare in giudizio; 2) mancata valutazione corretta della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 203 e 133 c.p. (principio di attualità, valutazione globale delle circostanze) e duplicazione di misura mentre era già in esecuzione altra misura REMS; richiesta, in subordine, di misura non detentiva e nuova perizia.

La decisione

Ricorso rigettato. Il primo motivo è inammissibile perché esula dalla competenza del tribunale di sorveglianza (limiti dell'art. 680 c.p.p. sulle impugnazioni relative alle misure di sicurezza); la censura sulla pericolosità sociale è infondata: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione congiunta degli elementi medico-psichiatrici e dei parametri dell'art. 133 c.p. (numerosi trattamenti psichiatrici inefficaci, rifiuto delle cure, vasta serie di reati violenti e ripetute evasioni), per cui la prognosi di pericolosità e la scelta della REMS sono proporzionate. Condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ordine di omettere dati identificativi in caso di diffusione (art. 52 d.lgs. n.196/03).

Norme richiamate

  • art. 680 cod. proc. pen.

    Limita la competenza del tribunale di sorveglianza alle impugnazioni concernenti le sole disposizioni sulla misura di sicurezza; questioni estranee a tale perimetro (es. sospensione per incapacità) risultano inammissibili davanti al tribunale di sorveglianza.

  • art. 203 cod. pen.

    Richiama l'obbligo di valutazione congiunta delle circostanze dell'art. 133 c.p. per la determinazione della pericolosità sociale e della misura di sicurezza.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca le circostanze da esaminare (personalità, gravità del reato, precedenti, modalità del fatto ecc.); il giudice deve compiere una valutazione globale e aggiornata della pericolosità.

  • art. 209 cod. pen.

    L'obbligo di unificazione di misure concorrenti opera solo quando le misure siano tutte in esecuzione e i provvedimenti siano divenuti definitivi; non sussiste obbligo di unificazione per misure non esecutive o non definitive.

  • art. 71 cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione del processo per incapacità di partecipare coscientemente; la Corte osserva che la relativa impugnazione deve essere proposta al giudice della cognizione se connessa anche ad altri 'capi' della decisione.

  • art. 72-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza sulla capacità di stare in giudizio; la valutazione delle perizie è rimessa al giudice, che può preferire una diagnosi se motivatamente supportata.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali coinvolte nelle censure sulla utilizzabilità delle consulenze tecniche e sulle possibili nullità/formalità del processo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle censure sulla nomina e valutazione dei consulenti tecnici; il giudice valuta le risultanze peritali nel complesso probatorio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) e c) usate per dedurre violazione di norme sostanziali e processuali; la Corte valuta la congruità e ammissibilità delle doglianze.

  • art. 603 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare inammissibile il motivo attinente alla sospensione del processo, per incompetenza del rimedio processuale utilizzato.

  • art. 579 cod. proc. pen.

    Indicata come il rimedio corretto per impugnare questioni attinenti alla sospensione del processo (giudice della cognizione).

  • art. 345 comma 2 cod. proc. pen.

    Citata dalla difesa per sostenere che l'eccezione di incapacit� processuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato del processo; la Corte osserva tuttavia i limiti di competenza del rimedio invocato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte soccombente.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/03

    Imposizione di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della privacy.

Massime di principio

  • Il sindacato del tribunale di sorveglianza sulle misure di sicurezza è limitato: non può essere usato per impugnare, davanti a quel giudice, questioni processuali estranee alla misura (es. sospensione per incapacità) che devono essere proposte al giudice della cognizione.
  • La pericolosità sociale va valutata secondo il principio di attualità e in modo globale, congiungendo elementi clinici (perizie, storia terapeutica, adesione alle cure) e elementi di natura penalistica (gravità dei reati, recidiva, modalità, escalation, precedenti e condotte successive).
  • Il giudice può preferire una perizia rispetto ad altre se motiva in modo coerente e fondato la scelta, specie quando le perizie difensive risultano incongrue rispetto all'insieme delle risultanze (comportamento successivo, rifiuto delle cure, reiterazione di reati violenti).
  • L'applicazione o la duplicazione di misure di sicurezza deve essere valutata rispetto all'esistenza e all'esecuzione di provvedimenti già definitivi: l'unificazione prevista dall'art. 209 c.p. opera solo per misure tutte in esecuzione e definitive.
  • In caso di soggetto con decorso terapeutico discontinuo o resistenza al trattamento e con rilevante escalation criminale violenta, la collocazione in REMS può essere ritenuta proporzionata sia per esigenze di cura sia di contenimento della pericolosità.

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