Cassazione Civile, Ordinanza n. 26267/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente, in servizio presso una direzione regionale, aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di alcuni atti con cui, in diversi momenti, erano state soppresse o assegnate ad altri alcune posizioni organizzative alle quali aveva aspirato, sostenendo di aver presentato manifestazioni di interesse nel 2007, nel 2010 e nel 2013. Chiedeva inoltre il riconoscimento del proprio diritto a essere valutato ai fini del conferimento dell’incarico e il risarcimento del danno. In appello lamentava, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla necessità di valutare le sue istanze e il rigetto della domanda risarcitoria. In cassazione deduceva, con i primi due motivi, la violazione dei doveri di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso, per il periodo anteriore al 2014, un diritto dei dipendenti a essere valutati e comparati nelle procedure di attribuzione delle posizioni organizzative. Con altri motivi censurava l’omesso esame di fatti e prove sulla soppressione delle posizioni organizzative, il mancato scrutinio delle censure risarcitorie e la pretesa erroneità della decisione sul punto dell’onere di impugnazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, anche prima dell’introduzione di un avviso formale nel 2014, l’amministrazione dovesse comunque valutare le manifestazioni di interesse presentate dai dipendenti e confrontarle tra loro secondo correttezza e buona fede. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il settimo motivo e assorbiti il quarto, il quinto e il sesto. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
impone correttezza nell’adempimento e nella gestione del rapporto, applicabile anche alla selezione per posizioni organizzative nel pubblico impiego privatizzato
richiamato tra le norme sulla responsabilità da inadempimento, ma la decisione valorizza soprattutto il dovere di corretta gestione della procedura selettiva
richiamato per il profilo risarcitorio, assorbito in conseguenza dell’accoglimento delle censure principali
impone buona fede nell’esecuzione del rapporto e nel conferimento delle posizioni organizzative
richiamato sul riparto dell’onere probatorio nelle censure formulate dal ricorrente
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
art. 3 Cost.
richiamato in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza
art. 97 Cost.
assunto come parametro dei principi di imparzialità e buon andamento che permeano la scelta della posizione organizzativa
artt. 40 e 41 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del FVG, non dirigenti, quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006
richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha escluso di poterli scrutinare direttamente in cassazione e ha fondato la decisione sui principi generali di correttezza e buona fede
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento delle posizioni organizzative deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva e delle clausole generali di correttezza e buona fede, lette alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento.
- La selezione per posizioni organizzative non ha natura concorsuale in senso stretto, ma richiede comunque una valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse presentate dai dipendenti aspiranti e un confronto tra i candidati.
- L’assenza, in una certa fase temporale, di una procedura formalizzata con avviso non esonera l’amministrazione dal dovere di considerare le candidature e di compararle secondo criteri non arbitrari.
- Le censure che mirano a un nuovo esame del merito della valutazione delle prove o degli atti amministrativo-negoziali sono inammissibili in cassazione se non si traducono in un vizio specifico e autosufficiente rilevante nei limiti del giudizio di legittimità.
- Quando la decisione sulla legittimità della procedura incide in via pregiudiziale sulla domanda risarcitoria, l’accoglimento della censura principale comporta l’assorbimento delle questioni sul danno, che restano da riesaminare in rinvio.
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